(CODICE CIVILE-art. 1726)
                             Art. 1726. 
 
                  (Revoca del mandato collettivo). 
 
  Se il mandato e' stato conferito da piu' persone con unico  atto  e
per un affare d'interesse comune, la revoca non  ha  effetto  qualora
non sia fatta da tutti i  mandanti,  salvo  che  ricorra  una  giusta
causa.