(CODICE CIVILE-art. 1728)
                             Art. 1728. 
 
        (Morte o incapacita' del mandante o del mandatario). 
 
  Quando  il  mandato  si  estingue  per  morte  o  per   incapacita'
sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione
deve continuarla, se vi e' pericolo nel ritardo. 
 
  Quando  il  mandato  si  estingue  per  morte  o  per  sopravvenuta
incapacita'  del  mandatario,  i  suoi  eredi  ovvero  colui  che  lo
rappresenta o lo assiste, se hanno  conoscenza  del  mandato,  devono
avvertire prontamente il mandante e prendere  intanto  nell'interesse
di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.