Art. 1064 
    Approvazione degli elenchi delle graduatorie degli ufficiali 
 
1. Gli  elenchi  degli  ufficiali  idonei  e  dei  non  idonei  e  le
graduatorie di merito  sono  sottoposti  al  Ministro,  il  quale  li
approva dopo aver eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei
e nelle graduatorie di merito, le esclusioni  che  giudica  giuste  e
necessarie nell'interesse dell'amministrazione. 
2.  Gli  ufficiali  compresi  negli  elenchi  degli  idonei  e  nelle
graduatorie  di  merito,  approvati   dal   Ministro,   sono   idonei
all'avanzamento. 
3. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal
Ministro, sono non idonei all'avanzamento.