(CODICE CIVILE-art. 1733)
                             Art. 1733. 
 
                     (Misura della provvigione). 
 
  La misura della provvigione spettante al commissionario, se non  e'
stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in  cui
e' compiuto l'affare. In mancanza di usi provvede il giudice  secondo
equita'.