(CODICE CIVILE-art. 1734)
                             Art. 1734. 
 
                     (Revoca della commissione). 
 
  Il committente puo' revocare l'ordine di concludere l'affare fino a
che il commissionario non l'abbia concluso. In  tal  caso  spetta  al
commissionario una parte della provvigione, che si determina  tenendo
conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.