(CODICE CIVILE-art. 1735)
                             Art. 1735. 
 
               (Commissionario contraente in proprio). 
 
  Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci
aventi un prezzo corrente che risulti nei  modi  indicati  dal  terzo
comma dell'art. 1515, se il committente non ha diversamente disposto,
il commissionario puo' fornire al prezzo suddetto le  cose  che  deve
comprare, o puo' acquistare per se' le cose che deve vendere,  salvo,
in ogni caso, il suo diritto alla provvigione. 
 
  Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario
che acquista per se' non puo' praticare un prezzo inferiore a  quello
corrente  nel  giorno  in  cui  compie  l'operazione,  se  questo  e'
superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario  che
fornisce le cose che deve  comprare  non  puo'  praticare  un  prezzo
superiore a quello corrente, se questo e' inferiore al prezzo fissato
dal committente.