Art. 446. 
 
  L'evacuazione dei  cantieri  non  ha  luogo  quando  si  tratti  di
eseguire,  in  atmosfera  sottoposta  a  stretto  controllo   di   un
sorvegliante e con  l'ausilio  di  idonee  maschere  ed  altri  mezzi
cautelativi per quanto riguarda i gas tossici o altrimenti nocivi,  i
lavori di cui agli articoli 414  e  456  o  altri  lavori  dichiarati
indifferibili, ai fini della sicurezza, dalla direzione  dei  lavori,
oppure nel caso di operazioni di salvataggio.