Art. 448. 
 
  Per i gas  tossici  o  altrimenti  nocivi  in  miscela,  capari  di
esercitare azione sinergica, avuto riguardo anche alla temperatura ed
umidita' dell'atmosfera, l'ingegnere capo stabilisce  le  percentuali
di ciascuno di essi  al  di  sopra  delle  quali  il  personale  deve
evacuare i lavori se sprovvisto di mezzi di protezione.