Art. 448. Per i gas tossici o altrimenti nocivi in miscela, capari di esercitare azione sinergica, avuto riguardo anche alla temperatura ed umidita' dell'atmosfera, l'ingegnere capo stabilisce le percentuali di ciascuno di essi al di sopra delle quali il personale deve evacuare i lavori se sprovvisto di mezzi di protezione.