Art. 449. Devono essere adottate misure affinche' gli accumuli di grisu o di altri gas tossici o altrimenti nocivi la cui presenza sia stata accertata nel sotterraneo di una miniera o parte di essa, vengano eliminati con ogni precauzione, quanto piu' presto sia possibile, seguendo il percorso piu' rapido verso l'esterno ed evitando ogni condizione di pericolo lungo il percorso di uscita degli stessi gas. Per la eliminazione degli accumuli di grisu' e' vietato il ricorso a getti diretti di aria compressa. Tali operazioni sono eseguite soltanto dopo che siano state sgombrate dagli operai le zone interessate. Quando rivestano rilevante importanza per la consistenza degli accumuli o per l'estensione del sotterraneo interessato, le operazioni sono eseguite con l'intervento del direttore e del preposto al servizio di ventilazione. Delle operazioni suddette e' data notizia al Distretto minerario ed apposita annotazione deve essere fatta nel registro di ventilazione.