Art. 449. 
 
  Devono essere adottate misure affinche' gli accumuli di grisu o  di
altri gas tossici o altrimenti  nocivi  la  cui  presenza  sia  stata
accertata nel sotterraneo di una miniera o  parte  di  essa,  vengano
eliminati con ogni precauzione, quanto  piu'  presto  sia  possibile,
seguendo il percorso piu' rapido verso  l'esterno  ed  evitando  ogni
condizione di pericolo lungo il percorso di uscita degli stessi gas. 
  Per la eliminazione degli accumuli di grisu' e' vietato il  ricorso
a getti diretti di aria compressa. 
  Tali  operazioni  sono  eseguite  soltanto  dopo  che  siano  state
sgombrate dagli operai le zone interessate. 
  Quando rivestano rilevante  importanza  per  la  consistenza  degli
accumuli  o  per  l'estensione  del   sotterraneo   interessato,   le
operazioni  sono  eseguite  con  l'intervento  del  direttore  e  del
preposto al servizio di ventilazione. 
  Delle operazioni suddette e' data notizia al Distretto minerario ed
apposita annotazione deve essere fatta nel registro di ventilazione.