(CODICE CIVILE-art. 1737)
                             Art. 1737. 
 
                             (Nozione). 
 
  Il contratto di spedizione e' un mandato col quale lo spedizioniere
assume l'obbligo di concludere, in  nome  proprio  e  per  conto  del
mandante, un contratto di  trasporto  e  di  compiere  le  operazioni
accessorie.