(CODICE CIVILE-art. 1738)
                             Art. 1738. 
 
                              (Revoca). 
 
  Finche'  lo  spedizioniere  non  abbia  concluso  il  contratto  di
trasporto  col  vettore,  il  mittente  puo'  revocare  l'ordine   di
spedizione, rimborsando lo  spedizioniere  delle  spese  sostenute  e
corrispondendogli un equo compenso per l'attivita' prestata.