(CODICE CIVILE-art. 1740)
                             Art. 1740. 
 
                   (Diritti dello spedizioniere). 
 
  La  misura  della  retribuzione  dovuta  allo   spedizioniere   per
l'esecuzione dell'incarico si determina, in mancanza di  convenzione,
secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi  del
luogo in cui avviene la spedizione. 
 
  Le spese anticipate e i  compensi  per  le  prestazioni  accessorie
eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei  documenti
giustificativi, a meno che il  rimborso  e  i  compensi  siano  stati
preventivamente convenuti in una somma globale unitaria.