Art. 1070
                     Promozioni degli ufficiali

1.  La  promozione  e'  disposta  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  per  gli  ufficiali  di grado non inferiore a generale di
brigata  e gradi corrispondenti e, previa deliberazione del Consiglio
dei   Ministri,   per   i   generali   di   corpo  d'armata  e  gradi
corrispondenti.
2. Per i rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale.