Art. 1070 Promozioni degli ufficiali 1. La promozione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata e gradi corrispondenti e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti. 2. Per i rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale.