Art. 271. 
 
  Le parti metalliche degli impianti ad  alta  tensione,  soggette  a
contatto delle persone e che per difetto di isolamento  o  per  altre
cause potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere  collegate  a
terra. 
  Il collegamento a terra deve essere fatto anche per gli impianti  a
bassa tensione situati in luoghi normalmente bagnati od  anche  molto
umidi o in immediata prossimita' di grandi masse  metalliche,  quando
la tensione supera i 25 Volta verso terra per corrente alternata e  i
50 Volta verso terra per corrente continua. 
  Devono parimenti essere collegate a terra le parti  metalliche  dei
ripari posti  a  protezione  contro  il  contatto  accidentale  delle
persone con conduttori od elementi ad alta tensione, od anche a bassa
tensione nei casi previsti nel precedente comma.