(CODICE CIVILE-art. 1744)
                             Art. 1744. 
 
                           (Riscossioni). 
 
  L'agente non ha facolta' di riscuotere i crediti del preponente. Se
questa facolta' gli e' stata  attribuita,  egli  non  puo'  concedere
sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.