(CODICE CIVILE-art. 1745)
                             Art. 1745. 
 
                    (Rappresentanza dell'agente). 
 
  Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso
per il tramite dell'agente e i  reclami  relativi  alle  inadempienze
contrattuali sono validamente fatti all'agente. 
 
  L'agente puo' chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del
preponente  e  presentare  i  reclami  che  sono  necessari  per   la
conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.