(CODICE CIVILE-art. 1747)
                             Art. 1747. 
 
                     (Impedimento dell'agente). 
 
  L'agente che non e' in grado  di  eseguire  l'incarico  affidatogli
deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza e' obbligato al
risarcimento del danno.