(CODICE CIVILE-art. 1748)
                             Art. 1748. 
 
                       (Diritti dell'agente). 
 
  L'agente ha diritto alla provvigione solo per gli affari che  hanno
avuto regolare esecuzione. Se l'affare ha avuto esecuzione  parziale,
la provvigione spetta all'agente in proporzione della parte eseguita. 
 
  La provvigione e' dovuta anche per gli affari conclusi direttamente
dal preponente, che devono  avere  esecuzione  nella  zona  riservata
all'agente, salvo che sia diversamente pattuito. 
 
  L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.