Art. 1749. (Mancata esecuzione del contratto). La provvigione spetta all'agente anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dalle norme corporative, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equita'.