(CODICE CIVILE-art. 1749)
                             Art. 1749. 
 
                 (Mancata esecuzione del contratto). 
 
  La provvigione spetta all'agente anche per gli affari che non hanno
avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. 
 
  Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in  tutto  o
in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la  parte
ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dalle
norme corporative, dagli usi o,  in  mancanza,  dal  giudice  secondo
equita'.