(CODICE CIVILE-art. 1750)
                             Art. 1750. 
 
                      (Recesso dal contratto). 
 
  Se il contratto di agenzia e' a tempo indeterminato, ciascuna delle
parti puo' recedere dal contratto, dandone  preavviso  all'altra  nel
termine stabilito dalle norme corporative o dagli usi. 
 
  Il termine di preavviso puo' essere sostituito dal pagamento di una
corrispondente indennita'.