Art. 1751. (Indennita' per lo scioglimento del contratto). Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie per fatto non imputabile all'agente, il preponente e' tenuto a corrispondergli un'indennita' proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dalle norme corporative, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equita'. Da tale indennita' deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente. L'indennita' e' dovuta anche se il rapporto di agenzia e' sciolto per invalidita' permanente e totale dell'agente. Nel caso di morte dell'agente l'indennita' spetta agli eredi.