(CODICE CIVILE-art. 1751)
                             Art. 1751. 
 
           (Indennita' per lo scioglimento del contratto). 
 
  Se il contratto a tempo indeterminato si  scioglie  per  fatto  non
imputabile all'agente, il  preponente  e'  tenuto  a  corrispondergli
un'indennita'   proporzionale   all'ammontare    delle    provvigioni
liquidategli nel corso del contratto e nella misura  stabilita  dalle
norme corporative, dagli usi o,  in  mancanza,  dal  giudice  secondo
equita'. 
 
  Da tale indennita' deve detrarsi  quanto  l'agente  ha  diritto  di
ottenere per effetto di atti di previdenza  volontariamente  compiuti
dal preponente. 
 
  L'indennita' e' dovuta anche se il rapporto di agenzia  e'  sciolto
per invalidita' permanente e totale dell'agente. 
 
  Nel caso di morte dell'agente l'indennita' spetta agli eredi.