(CODICE CIVILE-art. 1753)
                             Art. 1753. 
 
                     (Agenti di assicurazione). 
 
  Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche  agli  agenti
di  assicurazione,  in  quanto  non  siano   derogate   dalle   norme
corporative o dagli usi e in quanto siano compatibili con  la  natura
dell'attivita' assicurativa.