Art. 451. 
 
  Per le miniere di cui al presente titolo, i programmi  generali  di
lavoro e  di  coltivazione,  di  cui  al  titolo  II,  capo  III,  da
sottoporre ogni anno al Distretto minerario devono essere a  lunga  e
breve  scadenza,  estendendosi  cioe'   a   periodi   non   interiori
rispettivamente a cinque anni e ad un anno. 
  Dalla relazione e dai piani allegati  ai  suddetti  programmi  deve
inoltre risultare: 
    1° la suddivisione del  giacimento  in  scomparti  e  settori  di
coltivazione; 
    2° gli effettivi massimi previsti  nel  turno  piu'  numeroso  in
sotterraneo, per ogni scomparto o settore; 
    3°  la  meccanizzazione  dei  tagli  e   l'elettrificazione   del
sotterraneo; 
    4° il piano di difesa contro i gas di cui al  presente  titolo  e
contro le polveri infiammabili di cui al titolo successivo.