(CODICE CIVILE-art. 1755)
                             Art. 1755. 
 
                           (Provvigione). 
 
  Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna  delle  parti,
se l'affare e' concluso per effetto del suo intervento. 
 
  La misura della provvigione e la proporzione  in  cui  questa  deve
gravare su ciascuna delle parti, in mancanza  di  patto,  di  tariffe
professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equita'.