(CODICE CIVILE-art. 1756)
                             Art. 1756. 
 
                       (Rimborso delle spese). 
 
  Salvo patti o usi contrari, il mediatore  ha  diritto  al  rimborso
delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono
state eseguite anche se l'affare non e' stato concluso.