(CODICE CIVILE-art. 1759)
                             Art. 1759. 
 
                  (Responsabilita' del mediatore). 
 
  Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui  note,
relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare,  che  possono
influire sulla conclusione di esso. 
 
  Il mediatore risponde dell'autenticita' della sottoscrizione  delle
scritture e dell'ultima  girata  dei  titoli  trasmessi  per  il  suo
tramite.