Art. 1764. (Sanzioni). Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila. Nei casi piu' gravi puo' essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi. Alle stesse pene e' soggetto il mediatore che presta la sua attivita' nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacita'.