(CODICE CIVILE-art. 1764)
                             Art. 1764. 
 
                             (Sanzioni). 
 
  Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 e'
punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila. 
 
  Nei casi piu' gravi  puo'  essere  aggiunta  la  sospensione  dalla
professione fino a sei mesi. 
 
  Alle stesse pene  e'  soggetto  il  mediatore  che  presta  la  sua
attivita' nell'interesse di persona notoriamente insolvente  o  della
quale conosce lo stato d'incapacita'.