Articolo 76 (L)
                            Norme penali

   1.  Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa  uso  nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
   2.  L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a
verita' equivale ad uso di atto falso.
   3.  Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e
47   e  le  dichiarazioni  rese  per  conto  delle  persone  indicate
nell'articolo  4,  comma  2,  sono  considerate come fatte a pubblico
ufficiale.
   4.  Se  i  reati  indicati  nei  commi  1, 2 e 3 sono commessi per
ottenere   la  nomina  ad  un  pubblico  ufficio  o  l'autorizzazione
all'esercizio  di  una  professione o arte, il giudice, nei casi piu'
gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o
dalla professione e arte.