Art. 100 
                        Cauzione provvisoria 
 
  1. La cauzione provvisoria  prevista  dall'articolo  30,  comma  1,
della  Legge  puo'  essere  costituita  a  scelta  dell'offerente  in
contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo  Stato  al
corso del giorno  del  deposito,  presso  una  Sezione  di  Tesoreria
Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate  a  titolo  di
pegno a favore delle stazione appaltanti.  La  cauzione  puo'  essere
costituita,   sempre   a   scelta   dell'offerente   anche   mediante
fideiussione   bancaria   ovvero   mediante   polizza    assicurativa
fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta. 
  2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di
un  fidejussore  verso   il   concorrente   a   rilasciare   garanzia
fideiussoria definitiva nel  caso  di  aggiudicazione  da  parte  del
concorrente dell'appalto o della concessione. 
 
          Note all'art. 100:

             Il  testo  dell'articolo  30,  comma  1,  della legge 11
          febbraio  1994,  n.  109  e  successive modificazioni e' il
          seguente:
          "Art.30  (Garanzie  e coperture assicurative). 1. L'offerta
          da  presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori
          pubblici  e'  corredata da una cauzione pari al 2 per cento
          dell'importo   dei   lavori,  da  prestare  anche  mediante
          fideiussione  bancaria  o  assicurativa  e dall'impegno del
          fideiussore  a  rilasciare  la  garanzia di cui al comma 2,
          qualora  l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione
          copre  la  mancata  sottoscrizione  del contratto per fatto
          dell'aggiudicatario  ed  e'  svincolata  automaticamente al
          momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non
          aggiudicatari la cauzione e' restituita entro trenta giorni
          dall'aggiudicazione".