Art. 101 
                         Cauzione definitiva 
 
  1.  La  cauzione  definitiva  deve  permanere  fino  alla  data  di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o  del  certificato
di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data  di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
  2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di  tutte
le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni  derivanti
dall'eventuale inadempimento delle  obbligazioni  stesse,  nonche'  a
garanzia del rimborso delle  somme  pagate  in  piu'  all'appaltatore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita' del maggior danno. 
  3. Le  stazioni  appaltanti  hanno  il  diritto  di  valersi  della
cauzione  per   l'eventuale   maggiore   spesa   sostenuta   per   il
completamento dei  lavori  nel  caso  di  risoluzione  del  contratto
disposta in danno  dell'appaltatore.  Le  stazioni  appaltanti  hanno
inoltre il diritto  di  valersi  della  cauzione  per  provvedere  al
pagamento di  quanto  dovuto  dall'appaltatore  per  le  inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e  prescrizioni  dei  contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla  tutela,  protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori  comunque
presenti in cantiere. 
  4.  La  stazione  appaltante  puo'  richiedere  all'appaltatore  la
reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in  tutto  o
in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua  a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.