Art. 106 Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione 1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l'onere del rimborso al dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non puo' essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della Legge.
Note all'art. 106: Per il testo dell'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 134.