Art. 106 
 Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione 
 
  1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio  dipendente,  la
stazione appaltante assume l'onere del rimborso al dipendente dei due
terzi  del  premio  corrisposto  da  questi  per  contrarre  garanzia
assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo  da
garantire non puo' essere superiore al dieci per cento del  costo  di
costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio
per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1,
lettera d), della Legge. 
 
          Note all'art. 106:

            Per il testo dell'articolo 25, comma 1, lettera d), della
          legge  11  febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
          si veda in note all'articolo 134.