Art. 108 
                   Garanzie di concorrenti riuniti 
 
  1. In caso di riunione di concorrenti  ai  sensi  dell'articolo  13
della Legge, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate,  su  mandato  irrevocabile,  dall'impresa  mandataria   o
capogruppo  in  nome  e  per  conto  di  tutti  i   concorrenti   con
responsabilita' solidale nel caso di cui all'articolo 13,  comma  1),
della Legge, e con  responsabilita'  "pro  quota"  nel  caso  di  cui
all'articolo 13, comma 3 della Legge. 
 
          Note all'art. 108:

             Il testo dell'articolo 13, della legge 11 febbraio 1994,
          n. 109 e successive modificazioni e' il seguente:
          "Art.  13  (Riunione  di concorrenti). 1. La partecipazione
          alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee
          e  dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d)
          ed  e),  e'  ammessa  a  condizione  che il mandatario o il
          capogruppo,  nonche'  gli altri partecipanti, siano gia' in
          possesso  dei  requisiti  di  qualificazione,  accertati  e
          attestati   ai   sensi   dell'articolo   8,  per  la  quota
          percentuale  indicata  nel  regolamento  di cui al medesimo
          articolo  8, comma 2, per ciascuno di essi in conformita' a
          quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.
          2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di
          cui  al  comma 1 determina la loro responsabilita' solidale
          nei  confronti  dell'Amministrazione  nonche' nei confronti
          delle  imprese  subappaltanti  e  dei  fornitori.  Per  gli
          assuntori  di  lavori  scorporabili  la  responsabilita' e'
          limitata    all'esecuzione   dei   lavori   di   rispettiva
          competenza,  ferma restando la responsabilita' solidale del
          mandatario o del capogruppo.
          3.  Per  le  associazioni  temporanee  di  tipo verticale i
          requisiti  di  cui  agli  articoli  8 e 9, sempre che siano
          frazionabili,  devono  essere  posseduti  dal  mandatario o
          capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il
          relativo  importo; per i lavori scorporati ciascun mandante
          deve  possedere  i  requisiti  previsti per l'importo della
          categoria  dei  lavori  che intende assumere e nella misura
          indicata per il concorrente singolo.
          4. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara
          in  piu'  di  un'associazione temporanea o consorzio di cui
          all'articolo  10,  comma  1,  lettere  d)  ed  e) ovvero di
          partecipare  alla  gara  anche in forma individuale qualora
          abbia  partecipato  alla  gara  medesima  in associazione o
          consorzio.  I  consorzi  di  cui  all'articolo 10, comma 1,
          lettere  b)  e  c),  sono  tenuti  ad  indicare, in sede di
          offerta,  per  quali  consorziati  il consorzio concorre; a
          questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
          altra forma, alla medesima gara.
          5.  E'  consentita la presentazione di offerte da parte dei
          soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e),
          anche  se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve
          essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i
          raggruppamenti  o  i consorzi e contenere l'impegno che, in
          caso  di  aggiudicazione  della  gara,  le  stesse  imprese
          conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
          ad   una  di  esse,  da  indicare  in  sede  di  offerta  e
          qualificata   come   capogruppo,  la  quale  stipulera'  il
          contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
          5-bis.  E'  vietata  l'associazione  in  partecipazione. E'
          vietata  qualsiasi  modificazione  alla  composizione delle
          associazioni  temporanee e dei consorzi di cui all'articolo
          10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante
          dall'impegno presentato in sede di offerta.
          6.  L'inosservanza  dei  divieti di cui al comma 5 comporta
          l'annullamento   dell'aggiudicazione   o  la  nullita'  del
          contratto,  nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti in
          associazione  o  consorzio di cui al comma 1 concomitanti o
          successivi   alle  procedure  di  affidamento  relative  ai
          medesimi lavori.
          7.  Qualora  nell'oggetto  dell'appalto o della concessione
          rientrino,  oltre  ai lavori prevalenti, opere per le quali
          sono  necessari  lavori  o componenti di notevole contenuto
          tecnologico  o  di  rilevante  complessita'  tecnica, quali
          strutture,  impianti  ed opere speciali, e qualora ciascuna
          di  tali  opere  superi  altresi' in valore il 15 per cento
          dell'importo  totale  dei  lavori,  esse non possono essere
          affidate  in  subappalto e sono eseguite esclusivamente dai
          soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano
          in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a
          costituire,  ai  sensi  del presente articolo, associazioni
          temporanee  di tipo verticale, disciplinate dal regolamento
          che  definisce  altresi'  l'elenco  delle  opere  di cui al
          presente comma.
          8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende
          una  riunione  di concorrenti di cui all'articolo 10, comma
          1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza
          i  lavori  della  o  delle categorie prevalenti; per lavori
          scorporabili  si  intendono  lavori non appartenenti alla o
          alle  categorie  prevalenti  e  cosi' definiti nel bando di
          gara, assumibili da uno dei mandanti".