Art. 139.

(Differimento dei termini e altre disposizioni per la ultimazione dei
       lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont)

   1.  I termini per la ultimazione dei lavori previsti dall'articolo
8  della  legge 10 maggio 1983, n. 190, sono differiti al 31 dicembre
2001  anche  per  quegli  assegnatari la cui pratica contributiva sia
gia'  stata  oggetto di formale revoca alla data di entrata in vigore
della presente legge.
   2.  I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e
settimo  dell'articolo  4  della  legge  4  novembre 1963, n. 1457, e
successive  modificazioni,  possono  essere  concessi, anche in unica
soluzione,  a  richiesta  di tutti i comproprietari anche nel caso di
rinuncia  alla  ricostruzione  su  aree rese disponibili dallo Stato,
sino  alla concorrenza delle spese sostenute da dimostrare con idonei
documenti fiscali.
   3.  I  provvedimenti  di  assegnazione  definitiva delle aree gia'
assegnate  in  via  provvisoria  agli  aventi diritto dovranno essere
definiti  entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Decorso inutilmente tale termine l'assegnazione
dell'area, gia' provvisoria, diventa definitiva.
   4.  Per  garantire  l'erogazione  di  contributi  necessari per la
ricostruzione  delle  abitazioni,  nonche' per il completamento della
ricostruzione dei centri abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui alla
legge  4  novembre  1963, n. 1457, e' autorizzato, per l'anno 2001, a
favore  del Ministero dei lavori pubblici, lo stanziamento di lire 10
miliardi.
 
          Nota all'art. 139, comma 4:
              - Si  riporta  di  seguito  il  testo dell'art. 1 della
          legge  4 novembre  1963, n. 1457, come sostituito dall'art.
          1, legge 31 maggio 1964, n. 357.
              "Art.  1. - Per gli adempimenti previsti dalla presente
          legge,  di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in
          dipendenza  dei  danni causati dalla catastrofe del Vajont,
          in   data   9 ottobre   1963,   nei  comuni  di  Longarone,
          Castellavazzo,  Ospitale  di Cadore, Soverzene, Ponte nelle
          Alpi,  Limana  e  Belluno - quest'ultimo limitatamente alla
          localita' Borgo Piave, Lambioi e Lanta - della provincia di
          Belluno  e  nei  comuni  di  Erto  e  Casso  e  Cimolais  -
          quest'ultimo  limitatamente  alla  zona  ad occidente della
          sella  di  Sant'Osvaldo  -  della  provincia  di  Udine  e'
          autorizzato  un  primo  stanziamento di lire 10 miliardi di
          cui:
                1)  lire  1  miliardo  per  gli  interventi di pronto
          soccorso  ai  sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948,
          numero  1010,  ratificato  con  legge  18 dicembre 1952, n.
          3136;
                2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti
          pubblici;
                3)  lire  3  miliardi  per sistemazioni urbanistiche,
          anche connesse col trasferimento degli abitati, nonche' per
          studi,  progettazioni  e rilievi inerenti alla sistemazione
          della zona;
                4)  lire 4 miliardi per contributi per la riparazione
          e  la ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata. La
          spesa  di  cui  al  precedente  comma sara' stanziata nello
          stato  di  previsione  della spesa del Ministero dei lavori
          pubblici e per l'esercizio finanziario 1963-64".