Art. 76 (L) 
                            Norme penali 
 
  1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi  o  ne
fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai  sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
  2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'  rispondenti  a
verita' equivale ad uso di atto falso. 
  3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli  46  e
47  e  le  dichiarazioni  rese  per  conto  delle  persone   indicate
nell'articolo 4, comma 2, sono  considerate  come  fatte  a  pubblico
ufficiale. 
  4. Se i reati indicati nei  commi  1,  2  e  3  sono  commessi  per
ottenere  la  nomina  ad  un  pubblico  ufficio  o   l'autorizzazione
all'esercizio di una professione o arte, il giudice,  nei  casi  piu'
gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o
dalla professione e arte.