Art. 134 (L) 
       Irregolarita' rilevate dall'acquirente o dal conduttore 
               (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 36) 
 
  1. Qualora l'acquirente o  il  conduttore  dell'immobile  riscontra
difformita' dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da
eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al  comune  entro
un anno dalla constatazione, a  pena  di  decadenza  dal  diritto  di
risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.