Art. 122 (L)
                       Ambito di applicazione
               (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)

    1.  Sono  regolati  dalle  norme  del  presente capo i consumi di
  energia  negli  edifici  pubblici  e  privati,  qualunque ne sia la
  destinazione  d'uso,  nonche',  mediante  il disposto dell'articolo
  129, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
    2.  Nei  casi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio esistente,
  l'applicazione  del  presente capo e' graduata in relazione al tipo
  di  intervento,  secondo  la tipologia individuata dall'articolo 3,
  comma 1, del presente testo unico.