Art. 123 (L) 
 Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti 
               (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26) 
 
  1. Ai nuovi  impianti,  lavori,  opere,  modifiche,  installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia,  alla  conservazione,  al
risparmio  e  all'uso  razionale  dell'energia,   si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto  delle
norme urbanistiche, di tutela  artistico-storica  e  ambientale.  Gli
interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui  all'articolo  1
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali
non sono soggetti ad autorizzazione specifica  e  sono  assimilati  a
tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a). L'installazione di impianti solari e di pompe
di calore da parte di installatori qualificati, destinati  unicamente
alla produzione di acqua calda e di aria negli  edifici  esistenti  e
negli  spazi  liberi  privati  annessi,  e'  considerata   estensione
dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera. 
  2. Per  gli  interventi  in  parti  comuni  di  edifici,  volti  al
contenimento  del  consumo  energetico  degli   edifici   stessi   ed
all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1  della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di cui  all'articolo
8 della legge medesima, sono valide le  relative  decisioni  prese  a
maggioranza delle quote millesimali. 
  3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione
d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere
progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo,  in
relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed
elettrica. 
  4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma  1
dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con
riguardo ai momenti della  progettazione,  della  messa  in  opera  e
dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e  degli
impianti non di processo ad essi associati,  nonche'  dei  componenti
degli edifici e degli impianti. 
  5.  Per  le  innovazioni  relative  all'adozione  di   sistemi   di
termoregolazione  e  di  contabilizzazione  del  calore  e   per   il
conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base  al  consumo
effettivamente  registrato,  l'assemblea  di  condominio   decide   a
maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile. 
  6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di  edifici  di  nuova
costruzione, il cui permesso di costruire, sia rilasciato dopo il  25
luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in  modo  tale  da
consentire  l'adozione  di   sistemi   di   termoregolazione   e   di
contabilizzazione del calore per ogni singola unita' immobiliare. 
  7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad  uso  pubblico
e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli  stessi
favorendo il ricorso a fonti  rinnovabili  di  energia  o  assimilate
salvo impedimenti di natura tecnica od economica. 
  8. La progettazione di nuovi edifici  pubblici  deve  prevedere  la
realizzazione di ogni impianto, opera  ed  installazione  utili  alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.