Art. 124 (L)
                    Limiti ai consumi di energia
               (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)

    1.  I  consumi  di  energia  termica ed elettrica ammessi per gli
  edifici  sono  limitati  secondo quanto previsto dai decreti di cui
  all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in
  relazione  alla  destinazione  d'uso  degli  edifici  stessi,  agli
  impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.