Art. 128 (L) 
               Certificazione energetica degli edifici 
               (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30) 
 
  1. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  adottato  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro
delle attivita' produttive, sentito il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA,
sono emanate norme per la certificazione  energetica  degli  edifici.
Tale  decreto  individua  tra  l'altro  i  soggetti  abilitati   alla
certificazione. 
  2. Nei casi di compravendita  o  di  locazione  il  certificato  di
collaudo e la  certificazione  energetica  devono  essere  portati  a
conoscenza dell'acquirente o del  locatario  dell'intero  immobile  o
della singola unita' immobiliare. 
  3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune  ove
e'  ubicato  l'edificio  la  certificazione  energetica   dell'intero
immobile o della singola unita' immobiliare.  Le  spese  relative  di
certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta. 
  4. L'attestato  relativo  alla  certificazione  energetica  ha  una
validita' temporale di cinque anni a  partire  dal  momento  del  suo
rilascio. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.