Art. 129 (L)
               Esercizio e manutenzione degli impianti
               (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)

      1.  Durante  l'esercizio  degli impianti il proprietario, o per
esso  un  terzo,  che  se ne assume la responsabilita', deve adottare
misure  necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti
di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
      2.  Il  proprietario,  o per esso un terzo, che se ne assume la
responsabilita', e' tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte
le  operazioni  di  manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le
prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
      3. I comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province per
la  restante  parte del territorio effettuano i controlli necessari e
verificano  con  cadenza  almeno  biennale  l'osservanza  delle norme
relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi
esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli
utenti.
      4.  I  contratti  relativi  alla  fornitura  di  energia e alla
conduzione  degli  impianti  di  cui  al  presente  capo,  contenenti
clausole  in  contrasto  con  essa,  sono  nulli.  Ai  contratti  che
contengono  clausole  difformi  si applica l'articolo 1339 del codice
civile.