Art. 130 (L) 
            Certificazioni e informazioni ai consumatori 
               (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32) 
 
      1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche  e  le
prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti
devono essere certificate secondo le modalita' stabilite con  proprio
decreto dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
      2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti  di
cui al comma 1 sono obbligate a riportare  su  di  essi  gli  estremi
dell'avvenuta certificazione. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.