Art. 131 (L)
                        Controlli e verifiche
               (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33;
      decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)

      1.  Il  comune procede al controllo dell'osservanza delle norme
del  presente  capo  in  relazione  al  progetto delle opere in corso
d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata
dal committente.
      2.  La  verifica  puo'  essere  effettuata in qualunque momento
anche  su  richiesta  e  a  spese  del  committente,  dell'acquirente
dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.
      3.  In caso di accertamento di difformita' in corso d'opera, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la
sospensione dei lavori.
      4. In caso di accertamento di difformita' su opere terminate il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a
carico   del  proprietario,  le  modifiche  necessarie  per  adeguare
l'edificio alle caratteristiche previste dal presente capo.
      5.  Nei  casi  previsti  dai  commi  3  e  4  il dirigente o il
responsabile  del  competente  ufficio comunale irroga le sanzioni di
cui all'articolo 132.