Art. 132 (L) 
                              Sanzioni 
               (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34) 
 
      1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1  dell'articolo
125 e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro
e non superiore a 2582 euro. 
      2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite  opere
difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e
che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e  124  e'  punito
con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento
e non superiore al 25 per cento del valore delle opere. 
      3. Il costruttore e il direttore dei  lavori  che  omettono  la
certificazione di cui all'articolo 127,  ovvero  che  rilasciano  una
certificazione non veritiera nonche' il progettista che  rilascia  la
relazione di cui al comma 1 dell'articolo  126  non  veritiera,  sono
puniti in solido con la sanzione amministrativa non  inferiore  all'1
per cento e non superiore al 5 per  cento  del  valore  delle  opere,
fatti salvi i casi di responsabilita' penale. 
      4.  Il  collaudatore  che  non  ottempera  a  quanto  stabilito
dall'articolo 127 e' punito con la sanzione amministrativa pari al 50
per  cento  della  parcella  calcolata  secondo  la  vigente  tariffa
professionale. 
      5.  Il  proprietario  o  l'amministratore  del  condominio,   o
l'eventuale terzo che se ne e' assunta la  responsabilita',  che  non
ottempera a quanto stabilito dall'articolo  129,  commi  1  e  2,  e'
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e  non
superiore a  2582  euro.  Nel  caso  in  cui  venga  sottoscritto  un
contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo 129, le parti sono
punite  ognuna  con  la  sanzione  amministrativa  pari  a  un  terzo
dell'importo del contratto  sottoscritto,  fatta  salva  la  nullita'
dello stesso. 
      6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130 e'
punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non
superiore a 25822 euro, fatti salvi i casi di responsabilita' penale. 
      7.  Qualora  soggetto  della  sanzione  amministrativa  sia  un
professionista,  l'autorita'  che  applica  la  sanzione  deve  darne
comunicazione  all'ordine  professionale  di   appartenenza   per   i
provvedimenti disciplinari conseguenti. 
      8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina,  ai
sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia,  e'
punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5164 euro e non
superiore a 51645 euro. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.