Art. 133 (L)
                Provvedimenti di sospensione dei lavori
                (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35;
       decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)

    1.   Il  dirigente  o  il  responsabile  del  competente  ufficio
  comunale,   con  il  provvedimento  mediante  il  quale  ordina  la
  sospensione   dei   lavori,  ovvero  le  modifiche  necessarie  per
  l'adeguamento   dell'edificio,  deve  fissare  il  termine  per  la
  regolarizzazione.  L'inosservanza  del termine comporta l'ulteriore
  irrogazione  della  sanzione  amministrativa e l'esecuzione forzata
  delle opere con spese a carico del proprietario.