Art. 135 (L)
                            Applicazione
               (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)

      1.  I  decreti  ministeriali di cui al presente capo entrano in
vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e si applicano alle
denunce  di  inizio  lavori presentate ai comuni dopo tale termine di
entrata in vigore.
      2.  Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977,
n.  1052, si applica, in quanto compatibile con il presente capo e il
comma 1 degli articoli 128 e 130, nonche' con il titolo I della legge
9  gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi
1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.