Art. 238.
                       Proroga della privativa
  1.  I  brevetti  per  disegno  o modello ornamentale concessi prima
della  data  di  entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio
2001,  n.  95, purche' non scaduti, ne' decaduti alla data di entrata
in  vigore  del  decreto legislativo citato, possono essere prorogati
fino  al  termine  massimo di venticinque anni dalla data di deposito
della domanda di brevetto. I licenziatari e coloro che in vista della
prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per
utilizzare  il  disegno  o  modello hanno diritto di ottenere licenza
obbligatoria  gratuita  e  non  esclusiva  per  il periodo di maggior
durata. Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei brevetti
non ancora scaduti.
  2.  Le  tasse  di  concessione  corrisposte  in  un'unica soluzione
valgono  per  le  prime  due  proroghe.  Le  tasse  sulle concessioni
governative  relative  al quarto e quinto quinquennio, a far data dal
19 aprile  2001,  sono  di importo corrispondente alla rata del terzo
quinquennio  prevista  dall'articolo 10, titolo IV, numero 2, lettere
c)  ed  f),  della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
 
          Note all'art. 238:
              - Per il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, si
          veda la nota all'art. 237.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,   n.  641,  recante  «Disciplina  delle  tasse  sulle
          concessioni   governative»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  11  novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario
          n. 3.