Art. 53.
                      Principio di specialita'

  1.  In  considerazione  degli  obiettivi di tutela del pluralismo e
degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo conto
dell'esigenza di incoraggiare l'uso efficace e la gestione efficiente
delle   radiofrequenze,   di   adottare   misure  proporzionate  agli
obiettivi,  di  incoraggiare  investimenti  efficienti  in materia di
infrastrutture,   promovendo   innovazione,   e  di  adottare  misure
rispettose   e  tali  da  non  ostacolare  lo  sviluppo  dei  mercati
emergenti,  le  disposizioni  del  presente testo unico in materia di
reti  utilizzate  per  la  diffusione  circolare dei programmi di cui
all'articolo  1,  comma  2,  costituiscono  disposizioni  speciali, e
prevalgono,   ai   sensi   dell'articolo  2,  comma  3,  del  decreto
legislativo  1° agosto 2003, n. 259, su quelle dettate in materia dal
medesimo.
 
          Note all'art. 53:
              L'art.  2,  comma 3,  del decreto legislativo 1° agosto
          2003, n. 259, e' il seguente:
              «2. Campo di applicazione. (Omissis).
              3.  Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del
          codice  le norme speciali in materia di reti utilizzate per
          la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.»