Art. 54. 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) della legge 3 maggio 2004, n. 112, gli articoli 1, 2, 3, 4,  5
e 6; 
    b) del decreto-legge 30 gennaio  1999,  n.  15,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78: 
      1) all'articolo 2, il comma 2; 
      2) all'articolo 3, i commi 1, 1-bis, 3,  3-bis,  4,  5,  5-bis,
5-ter, 5-quater e 5-quinquies; 
    c) della legge 30 aprile 1998, n. 122: 
    1) all'articolo 2, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11; 
      2) gli articoli 3 e 3-bis; 
    d) della legge 31 luglio 1997, n. 249: 
      1) all'articolo 1, il comma 24; 
      2) l'articolo 2, ad eccezione del comma 6; 
      3) all'articolo 3, i commi 1, 8,  11,  limitatamente  ai  primi
cinque periodi, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 23; 
      4) l'articolo 3-bis; 
    e) del decreto-legge 23 ottobre 1996,  n.  545,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  650,  l'articolo  1,
commi 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24; 
    f) del decreto-legge 27 agosto  1993,  n.  323,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422: 
      1) all'articolo 5, i commi 1 e 1-bis; 
      2) all'articolo 6, i commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, e 5; 
      3) gli articoli 6-bis, 8 e 9; 
    g) del decreto-legge 19 ottobre 1992,  n.  407,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n.  482,  l'articolo  1,
commi 3-sexies, 3-septies e 3-octies; 
    h) il decreto-legge 19 ottobre  1992,  n.  408,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483; 
    i) della legge 6 agosto 1990, n. 223: 
      1)  gli  articoli  2,3  e  6  ad  eccezione   del   comma   11,
limitatamente al secondo periodo; 
      2) all'articolo 7, i commi 2 e 5; 
      3) l'articolo 8 ad eccezione dei commi 15 e 18; 
      4) gli articoli 10, 12, 13, 15; 
      5) all'articolo 16, i commi 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20 e 23; 
      6) l'articolo 17; 
      7) l'articolo 18, ad eccezione del comma 4; 
      8) l'articolo 19; 
      9) all'articolo 20, il comma 4; 
      10) l'articolo 21; 
      11) l'articolo 22, ad eccezione dei commi 6 e 7; 
      12) all'articolo 24, il comma 3; 
      13) gli articoli 28, 29, 31 e 37; 
    l) della legge 14 aprile 1975, n. 103: 
      1) l'articolo 22; 
      2) all'articolo 38, il terzo e quarto comma; 
      3) all'articolo 41, il primo e secondo comma; 
      4) l'articolo 43-bis e 44. 
 
          Note all'art. 54: 
              Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6  della  legge  3  maggio
          2004, n. 112, abrogati dal  presente  decreto  legislativo,
          recavano: 
              «Art. 1 (Ambito di applicazione e finalita). 
              Art. 2 (Definizione). 
              Art. 3 (Principi fondamentali). 
              Art. 4 (Principi a garanzia degli utenti). 
              Art. 5 (Principi a salvaguardia del pluralismo e  della
          concorrenza del sistema radiotelevisivo). 
              Art. 6 (Principi generali in materia di informazione  e
          di ulteriori  compiti  di  pubblico  servizio  nel  settore
          radiotelevisivo)». 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  2  e  3  del
          decreto-legge 30  gennaio  1999,  n.  15,  convertito,  con
          modificazioni della legge n. 78 del 1999,  come  modificato
          dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 2. (Disciplina per  evitare  posizioni  dominanti
          nel mercato televisivo) - 1. Ciascuna societa' di calcio di
          serie  A  e  di  serie  B  e'  titolare  dei   diritti   di
          trasmissione  televisiva  in  forma  codificata.  E'  fatto
          divieto a chiunque di acquisire, sotto  qualsiasi  forma  e
          titolo, direttamente  o  indirettamente,  anche  attraverso
          soggetti controllati e  collegati,  piu'  di  sessanta  per
          cento dei diritti di trasmissione  in  esclusiva  in  forma
          codificata di eventi sportivi del campionato di  calcio  di
          serie A o, comunque, del torneo  o  campionato  di  maggior
          valore che si svolge o viene  organizzato  in  Italia.  Nel
          caso in cui le condizioni dei relativi mercati  determinano
          la presenza di un solo acquirente il limite  indicato  puo'
          essere superato ma i contratti di acquisizione dei  diritti
          in  esclusiva  hanno  durata  non  superiore  a  tre  anni.
          L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato,
          sentita l'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni,
          puo' derogare al limite del 60 per cento di cui al  secondo
          periodo del presente comma o stabilirne altri, tenuto conto
          delle condizioni generali del  mercato,  della  complessiva
          titolarita' degli altri diritti sportivi, della durata  dei
          relativi  contratti,   della   necessita'   di   assicurare
          l'effettiva   concorrenzialita'   dello   stesso   mercato,
          evitando distorsioni con  effetti  pregiudizievoli  per  la
          contrattazione  dei  predetti   diritti   di   trasmissione
          relativi a eventi considerati di minor valore  commerciale.
          L'Autorita'  deve  comunque  pronunciarsi  entro   sessanta
          giorni in caso  di  superamento  del  predetto  limite.  Si
          applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1997,
          n. 287 e l'art. 1, comma 6, lettera c), numero  11),  della
          legge 31 luglio 1997, n. 249. 
              2. (Abrogato). 
              2-bis. Le emittenti  radiotelevisive  locali,  comprese
          quelle  che  diffondono  programmi   in   contemporanea   o
          programmi comuni non possono utilizzare, ne' diffondere, un
          marchio, una denominazione o una testata identificativi che
          richiamino in tutto o in  parte  quelli  di  una  emittente
          nazionale. Per le emittenti locali che  alla  data  del  30
          novembre 1993 hanno presentato  domanda  e  successivamente
          hanno  ottenuto  il  rilascio  della  concessione  con   un
          marchio, una denominazione o una testata identificativi che
          richiamino in tutto o in  parte  quelli  di  una  emittente
          nazionale, il divieto di cui al presente comma  si  applica
          dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
          conversione  del  presente  decreto.  L'Autorita'  per   le
          garanzie  nelle  comunicazioni  vigila  sul  rispetto   del
          predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'art. 
          1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
              Art. 3. (Interventi urgenti a  sostegno).  -  1.-1-bis.
          (Abrogati). 
              2.  Le  emittenti  televisive   le   cui   trasmissioni
          consistono esclusivamente in programmi di  televendita,  ai
          sensi della direttiva  89/552/CEE,  come  modificata  dalla
          direttiva 97/36/CE, e non trasmettono pubblicita',  possono
          presentare domanda di  concessione,  a  condizione  che  si
          impegnino a trasferire entro tre anni  dal  rilascio  della
          concessione    l'irradiazione    dei    propri    programmi
          esclusivamente da satellite  o  via  cavo.  Tali  emittenti
          possono     effettuare     le     proprie      trasmissioni
          contemporaneamente su frequenze terrestri e da satellite  o
          via cavo. L'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni
          proroga, per una sola volta,  tale  termine,  in  relazione
          allo sviluppo dell'utenza dei programmi da satellite e  via
          cavo e, comunque, non oltre  il  termine  di  durata  della
          concessione. 
              3.-5-quinquies (Abrogati). 
              5-sexies.  Su  istanza  degli  interessati,  presentata
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del  presente  decreto,  i  canoni  di
          concessione dovuti dalle emittenti  radiotelevisive  locali
          per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998  possono  essere
          corrisposti anche attraverso un pagamento dilazionato  fino
          a dodici mesi con un saggio di  interesse  pari  al  saggio
          ufficiale di sconto maggiorato  dell'interesse  legale.  Il
          Ministero delle comunicazioni,  previo  accertamento  delle
          somme dovute, comunica agli interessati le  modalita'  e  i
          termini di pagamento.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della  legge  n.  122
          del 30 aprile 1998, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Art.  2  (Promozione  della  distribuzione   e   della
          produzione di onere europee). 
              1.-6. (abrogati). 
              7. Sono abrogati l'art. 26 della legge 6  agosto  1990,
          n. 223, e l'art. 55 della legge 4 novembre 1965,  n.  1213,
          come sostituito dall'art. 12 del decreto-legge  14  gennaio
          1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          marzo 1994, n. 153. 
              8. Con regolamento da emanarsi ai sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          dell'autorita'  di  Governo  competente   in   materia   di
          spettacolo, fatte salve le competenze dell'Autorita' per le
          garanzie nelle comunicazioni di cui all'art.  1,  comma  6,
          lettera b), numero 4), della legge 31 luglio 1997, n.  249,
          di concerto  con  il  Ministro  delle  comunicazioni,  sono
          disciplinate le modalita' di sfruttamento dei film italiani
          e stranieri da parte delle emittenti televisive,  anche  in
          considerazione  dell'intervento  pubblico  ai  sensi  della
          legge 4 novembre 1965, n. 1213, e  della  legge  14  agosto
          1971, n. 819. 
              9.-11. (Abrogati). 
              12. Le  emittenti  radiotelevisive  private  che  hanno
          presentato ricorso in sede di giurisdizione  amministrativa
          avverso  i  provvedimenti  di  diniego  della  domanda   di
          concessione inoltrata ai sensi della legge 6  agosto  1990,
          n. 223, e successive modificazioni, definito  con  sentenza
          di rigetto in primo grado, possono  esercitare  l'attivita'
          radiotelevisiva privata  fino  al  passaggio  in  giudicato
          della sentenza stessa e, comunque, non oltre i  termini  di
          cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, a condizione
          che alla data di entrata in vigore della  legge  31  luglio
          1997, n. 249, le emittenti  stesse  fossero  legittimamente
          operanti in base ad un provvedimento giurisdizionale. 
              13.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad  un
          pubblico  locale  e  che  non  fanno  parte  di  una   rete
          nazionale.». 
              - Gli articoli 3 e 3-bis della legge n. 122  del  1998,
          abrogati dal presente decreto legislativo, recavano: 
              «Art.  3  (Disposizioni  in  materia   di   pubblicita'
          televisiva). 
              «Art. 3-bis (Televendita).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1,  2  e  3  della
          legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni)
          -  1.  E'  istituita  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni, di seguito denominata "Autorita'", la  quale
          opera in piena autonomia e con indipendenza di  giudizio  e
          di valutazione. 
              2.  Ferme  restando   le   attribuzioni   di   cui   al
          decreto-legge 1° dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  gennaio  1994,  n.  71,  il
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni  assume  la
          denominazione di "Ministero delle comunicazioni". 
              3.  Sono  organi  dell'Autorita'  il   presidente,   la
          commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione
          per i  servizi  e  i  prodotti  e  il  consiglio.  Ciascuna
          commissione e' organo collegiale costituito dal  presidente
          dell'Autorita' e da quattro  commissari.  Il  consiglio  e'
          costituito dal presidente  e  da  tutti  i  commissari.  Il
          Senato della Repubblica e la Camera dei  deputati  eleggono
          quattro commissari ciascuno, i quali vengono  nominati  con
          decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e
          ciascun deputato esprime il voto indicando due  nominativi,
          uno per la commissione per le  infrastrutture  e  le  reti,
          l'altro per la commissione per i servizi e i  prodotti.  In
          caso di  morte,  di  dimissioni  o  di  impedimento  di  un
          commissario, la Camera competente procede  all'elezione  di
          un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza
          ordinaria  del  mandato  dei  componenti  l'Autorita'.   Al
          commissario che subentri quando mancano meno  di  tre  anni
          alla predetta scadenza ordinaria non si applica il  divieto
          di conferma di cui all'art. 2,  comma  8,  della  legge  14
          novembre 1995, n.  481.  Il  presidente  dell'Autorita'  e'
          nominato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa
          con il Ministro delle comunicazioni.  La  designazione  del
          nominativo del  presidente  dell'Autorita'  e'  previamente
          sottoposta   al   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari ai sensi dell'art. 2 della legge  14  novembre
          1995, n. 481. 
              4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale
          e la vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi  verifica  il
          rispetto delle norme previste dagli articoli 1  e  4  della
          legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25  giugno  1993,
          n. 206, e dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 
          545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
          1996, n. 650. 
              5.  Ai  componenti  dell'Autorita'  si   applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11,  della
          legge 14 novembre 1995, n. 481. 
              6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate: 
                a) la commissione per le  infrastrutture  e  le  reti
          esercita le seguenti funzioni: 
                  1) esprime parere al Ministero delle  comunicazioni
          sullo schema del  piano  nazionale  di  ripartizione  delle
          frequenze da  approvare  con  decreto  del  Ministro  delle
          comunicazioni, sentiti gli organismi  di  cui  al  comma  3
          dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le
          frequenze destinate al servizio di  protezione  civile,  in
          particolare  per  quanto  riguarda  le  organizzazioni   di
          volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino; 
                  2) elabora,  avvalendosi  anche  degli  organi  del
          Ministero delle comunicazioni e sentite  la  concessionaria
          pubblica  e  le  associazioni  a  carattere  nazionale  dei
          titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
          nazionale di  ripartizione  delle  frequenze,  i  piani  di
          assegnazione delle frequenze, comprese quelle da  assegnare
          alle strutture di protezione civile ai sensi  dell'art.  11
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  in  particolare  per
          quanto riguarda le  organizzazioni  di  volontariato  e  il
          Corpo nazionale del soccorso  alpino,  e  li  approva,  con
          esclusione delle  bande  attribuite  in  uso  esclusivo  al
          Ministero  della  difesa   che   provvede   alle   relative
          assegnazioni.   Per   quanto   concerne   le    bande    in
          compartecipazione   con   il   Ministero   della    difesa,
          l'Autorita'  provvede  al  previo  coordinamento   con   il
          medesimo; 
                  3)  definisce,  fermo  restando   quanto   previsto
          dall'art. 15 della legge  31  dicembre  1996,  n.  675,  le
          misure  di  sicurezza  delle   comunicazioni   e   promuove
          l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
          per l'eliminazione  delle  interferenze  elettromagnetiche,
          anche attraverso la modificazione di  impianti,  sempreche'
          conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione; 
                  4)  sentito   il   parere   del   Ministero   delle
          comunicazioni e nel rispetto della  normativa  comunitaria,
          determina gli standard per  i  decodificatori  in  modo  da
          favorire la fruibilita' del servizio; 
                  5) cura la tenuta del registro degli  operatori  di
          comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu'  della
          presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
          di autorizzazione in base alla vigente normativa  da  parte
          dell'Autorita'  o  delle  amministrazioni  competenti,   le
          imprese  concessionarie  di  pubblicita'   da   trasmettere
          mediante impianti radiofonici o televisivi o da  diffondere
          su  giornali  quotidiani  o  periodici,   le   imprese   di
          produzione e  distribuzione  dei  programmi  radiofonici  e
          televisivi,  nonche'  le  imprese  editrici   di   giornali
          quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie  di  stampa
          di carattere nazionale, nonche' le  imprese  fornitrici  di
          servizi telematici  e  di  telecomunicazioni  ivi  compresa
          l'editoria  elettronica  e  digitale;  nel  registro   sono
          altresi' censite le infrastrutture di  diffusione  operanti
          nel  territorio  nazionale.  L'Autorita'  adotta   apposito
          regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
          per  la  definizione  dei  criteri  di  individuazione  dei
          soggetti  tenuti  all'iscrizione  diversi  da  quelli  gia'
          iscritti al registro alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge; 
                  6) dalla data di entrata in vigore del  regolamento
          di cui al numero 5) sono  abrogate  tutte  le  disposizioni
          concernenti  la  tenuta  e  l'organizzazione  del  Registro
          nazionale della  stampa  e  del  Registro  nazionale  delle
          imprese radiotelevisive  contenute  nella  legge  5  agosto
          1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella  legge  6
          agosto 1999, n. 223, nonche'  nei  regolamenti  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982,  n.
          268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
          1983, n. 49, e al decreto del Presidente  della  Repubblica
          27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui
          al presente numero esistenti presso l'ufficio  del  Garante
          per  la  radiodiffusione  e  l'editoria   sono   trasferiti
          all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5); 
                  7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche
          con    riferimento    alle     tariffe     massime,     per
          l'interconnessione e per l'accesso alle  infrastrutture  di
          telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione; 
                  8) regola le relazioni tra gestori  e  utilizzatori
          delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che  i
          gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
          i  diritti  di   interconnessione   e   di   accesso   alle
          infrastrutture  ai  soggetti  che  gestiscono  reti  ovvero
          offrono  servizi  di  telecomunicazione;  promuove  accordi
          tecnologici tra gli operatori del settore  per  evitare  la
          proliferazione di  impianti  tecnici  di  trasmissione  sul
          territorio; 
                  9)  sentite  le  parti   interessate,   dirime   le
          controversie in tema di  interconnessione  e  accesso  alle
          infrastrutture di telecomunicazione  entro  novanta  giorni
          dalla notifica della controversia; 
                  10)  riceve   periodicamente   un'informativa   dai
          gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi
          di  interruzione  del  servizio  agli  utenti,   formulando
          eventuali indirizzi sulle modalita'  di  interruzione.  Gli
          utenti interessati possono proporre  ricorso  all'Autorita'
          avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti  da
          un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita'; 
                  11)  individua,  in  conformita'   alla   normativa
          comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare  a
          quanto previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito oggettivo  e
          soggettivo degli eventuali obblighi di servizio  universale
          e  le  modalita'  di  determinazione  e  ripartizione   del
          relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni; 
                  12)   promuove   l'interconnessione   dei   sistemi
          nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi; 
                  13) determina, sentiti i soggetti  interessati  che
          ne facciano richiesta, i criteri di definizione  dei  piani
          di numerazione  nazionale  delle  reti  e  dei  servizi  di
          telecomunicazione,  basati  su  criteri  di   obiettivita',
          trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita'; 
                  14)  interviene  nelle  controversie   tra   l'ente
          gestore del servizio  di  telecomunicazioni  e  gli  utenti
          privati; 
                  15) vigila sui tetti di radiofrequenze  compatibili
          con la salute umana e verifica che tali  tetti,  anche  per
          effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche,  non
          vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici
          del Ministero delle  comunicazioni.  Il  rispetto  di  tali
          indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o
          le concessioni all'installazione di apparati con  emissioni
          elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
          il  Ministero  della  sanita'  e  con  il  Ministero  delle
          comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore  di  sanita'  e
          l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
          fissa entro sessanta giorni i  tetti  di  cui  al  presente
          numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie; 
              b) la commissione per i servizi e i prodotti: 
                1) vigila sulla conformita' alle  prescrizioni  della
          legge dei servizi  e  dei  prodotti  che  sono  forniti  da
          ciascun operatore destinatario  di  concessione  ovvero  di
          autorizzazione in base alla vigente  normativa  promuovendo
          l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta  di  servizi
          di telecomunicazioni; 
                2) emana direttive concernenti i livelli generali  di
          qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di  ciascun
          gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di
          standard minimi per ogni comparto di attivita'; 
                3)  vigila  sulle  modalita'  di  distribuzione   dei
          servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
          forma diffusa, fatte salve le competenze  attribuite  dalla
          legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti,  nel
          rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
          delle relazioni tra  gestori  di  reti  fisse  e  mobili  e
          operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
          telecomunicazioni; 
                4)  assicura  il  rispetto  dei  periodi  minimi  che
          debbono  trascorrere  per   l'utilizzazione   delle   opere
          audiovisive da parte dei diversi servizi  a  partire  dalla
          data di edizione di ciascuna  opera,  in  osservanza  della
          normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali  diversi
          accordi tra produttori; 
                4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'art.  182-bis
          della  legge  22  aprile  1941,  n.   633,   e   successive
          modificazioni; 
                5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma  e
          di  televendite,  emana  i  regolamenti   attuativi   delle
          disposizioni di legge e  regola  l'interazione  organizzata
          tra il fornitore del prodotto o servizio o  il  gestore  di
          rete e l'utente, che comporti acquisizione di  informazioni
          dall'utente,  nonche'  l'utilizzazione  delle  informazioni
          relative agli utenti; 
                6) verifica il rispetto nel  settore  radiotelevisivo
          delle norme in materia di tutela dei minori  anche  tenendo
          conto  dei  codici  di  autoregolamentazione  relativi   al
          rapporto tra televisione e minori e degli  indirizzi  della
          Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
          vigilanza  dei  servizi   radiotelevisivi.   In   caso   di
          inosservanza delle norme in materia di tutela  dei  minori,
          ivi   comprese    quelle    previste    dal    Codice    di
          autoregolamentazione TV e minori approvato il  29  novembre
          2002, e successive  modificazioni,  la  Commissione  per  i
          servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera  l'irrogazione
          delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge  6  agosto
          1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche  se  il  fatto
          costituisce reato e indipendentemente  dall'azione  penale.
          Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal  Comitato
          di applicazione del Codice  di  autoregolamentazione  TV  e
          minori viene  data  adeguata  pubblicita'  e  la  emittente
          sanzionata ne deve dare notizia nei  notiziari  diffusi  in
          ore di massimo o di buon ascolto; 
                7) vigila sul rispetto della tutela  delle  minoranze
          linguistiche riconosciute  nell'ambito  del  settore  delle
          comunicazioni di massa; 
                8) verifica il rispetto nel  settore  radiotelevisivo
          delle norme in materia di diritto di rettifica; 
                9)  garantisce  l'applicazione   delle   disposizioni
          vigenti   sulla    propaganda,    sulla    pubblicita'    e
          sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme
          in materia di  equita'  di  trattamento  e  di  parita'  di
          accesso  nelle  pubblicazioni  e  nella   trasmissione   di
          informazione e di propaganda elettorale ed emana  le  norme
          di attuazione; 
                10)  propone  al  Ministero  delle  comunicazioni  lo
          schema  della  convenzione  annessa  alla  concessione  del
          servizio pubblico radiotelevisivo e  verifica  l'attuazione
          degli obblighi previsti nella  suddetta  convenzione  e  in
          tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del
          servizio   pubblico   e   amministrazioni   pubbliche.   La
          Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
          vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi   esprime   parere
          obbligatorio  entro   trenta   giorni   sullo   schema   di
          convenzione  e   sul   contratto   di   servizio   con   la
          concessionaria del servizio pubblico;  inoltre,  vigila  in
          ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio
          pubblico; 
                11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e  di
          diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla
          correttezza delle indagini sugli indici  di  ascolto  e  di
          diffusione dei diversi mezzi di comunicazione  rilevati  da
          altri  soggetti,  effettuando  verifiche  sulla  congruita'
          delle metodologie utilizzate e riscontri sulla  veridicita'
          dei  dati  pubblicati,  nonche'   sui   monitoraggi   delle
          trasmissioni televisive e sull'operato  delle  imprese  che
          svolgono le indagini; la  manipolazione  dei  dati  tramite
          metodologie  consapevolmente  errate  ovvero   tramite   la
          consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai  sensi
          dell'art. 476, primo comma, del codice penale;  laddove  la
          rilevazione degli indici di ascolto non risponda a  criteri
          universalistici del campionamento rispetto alla popolazione
          o ai mezzi  interessati,  l'Autorita'  puo'  provvedere  ad
          effettuare le rilevazioni necessarie; 
                12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei
          sondaggi  sui  mezzi  di  comunicazione  di   massa   siano
          effettuate rispettando i  criteri  contenuti  nell'apposito
          regolamento che essa stessa provvede ad emanare; 
                13)  effettua  il  monitoraggio  delle   trasmissioni
          radiotelevisive,  anche   avvalendosi   degli   ispettorati
          territoriali del Ministero delle comunicazioni; 
                14) applica le sanzioni previste dall'art.  31  della
          legge 6 agosto 1990, n. 223; 
                15)  favorisce  l'integrazione  delle  tecnologie   e
          dell'offerta di servizi di comunicazioni; 
              c) il consiglio: 
                1) segnala al Governo l'opportunita'  di  interventi,
          anche   legislativi,   in   relazione   alle    innovazioni
          tecnologiche  ed  all'evoluzione,  sul  piano  interno   ed
          internazionale, del settore delle comunicazioni; 
                2) garantisce l'applicazione delle norme  legislative
          sull'accesso   ai   mezzi   e   alle   infrastrutture    di
          comunicazione,  anche  attraverso  la  predisposizione   di
          specifici regolamenti; 
                3)  promuove  ricerche  e   studi   in   materia   di
          innovazione tecnologica e di  sviluppo  nel  settore  delle
          comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi
          dell'Istituto    superiore    delle    poste    e     delle
          telecomunicazioni,  che  viene  riordinato   in   "Istituto
          superiore   delle   comunicazioni   e   delle    tecnologie
          dell'informazione", ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera
          b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; 
                4) adotta i  regolamenti  di  cui  al  comma  9  e  i
          provvedimenti di cui ai commi 11 e 12; 
                5) adotta le disposizioni attuative  del  regolamento
          di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto-legge  23  ottobre
          1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per il
          rilascio delle licenze e  delle  autorizzazioni  e  per  la
          determinazione  dei   relativi   contributi,   nonche'   il
          regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle
          concessioni   e    delle    autorizzazioni    in    materia
          radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni
          e contributi; 
                6)  propone  al  Ministero  delle   comunicazioni   i
          disciplinari per il  rilascio  delle  concessioni  e  delle
          autorizzazioni in materia radiotelevisiva  sulla  base  dei
          regolamenti approvati dallo stesso consiglio; 
                7)  verifica  i  bilanci  ed  i  dati  relativi  alle
          attivita' ed alla proprieta'  dei  soggetti  autorizzati  o
          concessionari   del   servizio   radiotelevisivo,   secondo
          modalita' stabilite con regolamento; 
                8) accerta  la  effettiva  sussistenza  di  posizioni
          dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
          sensi  della  presente  legge  e   adotta   i   conseguenti
          provvedimenti; 
                9) assume le funzioni e le  competenze  assegnate  al
          Garante per la radiodiffusione  e  l'editoria,  escluse  le
          funzioni in precedenza assegnate al Garante  ai  sensi  del
          comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,
          che e' abrogato; 
                10) accerta la mancata  osservanza,  da  parte  della
          societa'  concessionaria   del   servizio   radiotelevisivo
          pubblico,  degli  indirizzi  formulati  dalla   Commissione
          parlamentare per l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei
          servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
          legge  14  aprile   1975,   n.   103,   e   richiede   alla
          concessionaria  stessa   l'attivazione   dei   procedimenti
          disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
          dei dirigenti responsabili; 
                11) esprime,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
          della  relativa  documentazione,  parere  obbligatorio  sui
          provvedimenti,  riguardanti  operatori  del  settore  delle
          comunicazioni,  predisposti  dall'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
          3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso  tale
          termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza  di
          detto parere; 
                12) entro il 30  giugno  di  ogni  anno  presenta  al
          Presidente del Consiglio dei Ministri per  la  trasmissione
          al   Parlamento   una   relazione   sull'attivita'   svolta
          dall'Autorita' e sui  programmi  di  lavoro;  la  relazione
          contiene,  fra  l'altro,  dati  e  rendiconti  relativi  ai
          settori di competenza, in particolare  per  quanto  attiene
          allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai  redditi  e  ai
          capitali, alla diffusione  potenziale  ed  effettiva,  agli
          ascolti e alle  letture  rilevate,  alla  pluralita'  delle
          opinioni   presenti   nel   sistema    informativo,    alle
          partecipazioni incrociate tra  radio,  televisione,  stampa
          quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
          a livello nazionale e comunitario; 
                13) autorizza i  trasferimenti  di  proprieta'  delle
          societa'   che   esercitano   l'attivita'   radiotelevisiva
          previsti dalla legge; 
                14)  esercita  tutte  le  altre  funzioni  e   poteri
          previsti nella legge 14  novembre  1995,  n.  481,  nonche'
          tutte le altre funzioni  dell'Autorita'  non  espressamente
          attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti
          e alla commissione per i servizi e i prodotti. 
              7. Le competenze indicate al  comma  6  possono  essere
          ridistribuite  con   il   regolamento   di   organizzazione
          dell'Autorita' di cui al comma 9. 
              8. La separazione contabile e amministrativa, cui  sono
          tenute le imprese  operanti  nel  settore  destinatarie  di
          concessioni    o    autorizzazioni,     deve     consentire
          l'evidenziazione  dei   corrispettivi   per   l'accesso   e
          l'interconnessione       alle       infrastrutture       di
          telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al
          servizio   universale   e    quella    dell'attivita'    di
          installazione e gestione delle infrastrutture  separata  da
          quella  di   fornitura   del   servizio   e   la   verifica
          dell'insussistenza di  sussidi  incrociati  e  di  pratiche
          discriminatorie.  La  separazione  contabile  deve   essere
          attuata  nel  termine  previsto  dal  regolamento  di   cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996,  n.
          545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
          1996,  n.  650.  Le  imprese  operanti  nel  settore  delle
          telecomunicazioni     pubblicano     entro     due     mesi
          dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei
          dati di bilancio, con l'evidenziazione  degli  elementi  di
          cui al presente comma. 
              9.  L'Autorita',  entro  novanta   giorni   dal   primo
          insediamento,    adotta    un    regolamento    concernente
          l'organizzazione  e  il   funzionamento,   i   bilanci,   i
          rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga  alle
          disposizioni  sulla  contabilita'  generale  dello   Stato,
          nonche' il trattamento giuridico ed economico del personale
          addetto, sulla base della disciplina contenuta nella  legge
          14 novembre  1995,  n.  481,  prevedendo  le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi e le  procedure  per  l'immissione
          nel ruolo del  personale  assunto  con  contratto  a  tempo
          determinato ai sensi del  comma  18.  L'Autorita'  provvede
          all'autonoma  gestione   delle   spese   per   il   proprio
          funzionamento nei limiti del fondo stanziato a  tale  scopo
          nel bilancio dello Stato ed iscritto in  apposito  capitolo
          dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  del
          tesoro.  L'Autorita'  adotta  regolamenti  sulle  modalita'
          operative e comportamentali del personale, dei dirigenti  e
          dei componenti della Autorita' attraverso  l'emanazione  di
          un documento denominato Codice etico dell'Autorita' per  le
          garanzie  nelle  comunicazioni.  Tutte  le  delibere  ed  i
          regolamenti  di  cui  al  presente  comma   sono   adottati
          dall'Autorita' con il  voto  favorevole  della  maggioranza
          assoluta dei suoi componenti. 
              10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici
          o  privati,  nonche'  i  portatori  di  interessi   diffusi
          costituiti in associazioni o comitati, cui  possa  derivare
          un  pregiudizio  dal  provvedimento,  hanno   facolta'   di
          denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorita'
          e di intervenire nei procedimenti. 
              11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti  le
          modalita'  per  la  soluzione  non  giurisdizionale   delle
          controversie che possono insorgere fra utenti  o  categorie
          di utenti ed un  soggetto  autorizzato  o  destinatario  di
          licenze oppure tra soggetti autorizzati  o  destinatari  di
          licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate
          con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso
          in sede giurisdizionale fino a che non sia  stato  esperito
          un tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  da  ultimare
          entro  trenta  giorni   dalla   proposizione   dell'istanza
          all'Autorita'. A tal fine, i  termini  per  agire  in  sede
          giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
          per la conclusione del procedimento di conciliazione. 
              12.  I  provvedimenti  dell'Autorita'  definiscono   le
          procedure  relative  ai  criteri  minimi   adottati   dalle
          istituzioni dell'Unione  europea  per  la  regolamentazione
          delle  procedure   non   giurisdizionali   a   tutela   dei
          consumatori  e  degli   utenti.   I   criteri   individuati
          dall'Autorita' nella definizione delle  predette  procedure
          costituiscono   principi   per   la    definizione    delle
          controversie  che  le  parti  concordino  di  deferire   ad
          arbitri. 
              13. L'Autorita' si avvale degli  organi  del  Ministero
          delle  comunicazioni   e   degli   organi   del   Ministero
          dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei  servizi
          di  telecomunicazioni  nonche'   degli   organi   e   delle
          istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi,  secondo  le
          norme  vigenti,  il  Garante  per  la   radiodiffusione   e
          l'editoria. Riconoscendo le esigenze di  decentramento  sul
          territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni  di
          governo,  di  garanzia  e   di   controllo   in   tema   di
          comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorita'  i
          comitati  regionali  per  le  comunicazioni,  che   possono
          istituirsi   con   leggi   regionali   entro    sei    mesi
          dall'insediamento, ai quali  sono  altresi'  attribuite  le
          competenze  attualmente  svolte  dai   comitati   regionali
          radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e  di  Bolzano,  individua  gli
          indirizzi  generali  relativi  ai  requisiti  richiesti  ai
          componenti, ai criteri di incompatibilita' degli stessi, ai
          modi organizzativi e di finanziamento dei  comitati.  Entro
          il  termine  di  cui  al  secondo  periodo  e  in  caso  di
          inadempienza le funzioni  dei  comitati  regionali  per  le
          comunicazioni  sono  assicurate  dai   comitati   regionali
          radiotelevisivi  operanti.  L'Autorita'  d'intesa  con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          adotta un  regolamento  per  definire  le  materie  di  sua
          competenza  che  possono  essere   delegate   ai   comitati
          regionali per  le  comunicazioni.  Nell'esplicazione  delle
          funzioni  l'Autorita'  puo'  richiedere  la  consulenza  di
          soggetti  o  organismi  di  riconosciuta   indipendenza   e
          competenza. Le  comunicazioni  dirette  all'Autorita'  sono
          esenti da bollo. L'Autorita' si  coordina  con  i  preposti
          organi dei Ministeri della difesa e  dell'interno  per  gli
          aspetti di comune interesse. 
              14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati
          regionali per  le  comunicazioni  avviene  prioritariamente
          mediante le procedure di mobilita'  previste  dall'art.  4,
          comma  2,  del  decreto-legge  12  maggio  1995,  n.   163,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio  1995,
          n. 273 per il personale in ruolo del Ministero delle  poste
          e delle telecomunicazioni che,  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, risulti applicato al  relativo
          ispettorato territoriale. Analoga priorita' e' riconosciuta
          al  personale  in  posizione  di  comando  dall'Ente  poste
          italiane presso gli stessi  ispettorati  territoriali,  nei
          limiti della dotazione organica  del  Ministero,  stabilita
          dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540,  i  cui  effetti
          sono stati fatti salvi dalla legge  23  dicembre  1996,  n.
          650. 
              15. Con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
          con il Ministro delle comunicazioni e con il  Ministro  del
          tesoro, sono determinati le strutture, il  personale  ed  i
          mezzi di  cui  si  avvale  il  servizio  di  polizia  delle
          telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del
          personale del Ministero dell'interno e  degli  stanziamenti
          iscritti nello stato di previsione dello stesso  Ministero,
          rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro  delle
          finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,  con  il
          Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del  tesoro,
          sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della
          Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico
          settore della radiodiffusione e dell'editoria. 
              16. L'Autorita'  collabora  anche  mediante  scambi  ed
          informazioni  con  le  Autorita'   e   le   amministrazioni
          competenti degli Stati  esteri  al  fine  di  agevolare  le
          rispettive funzioni. 
              17.  E'  istituito  il  ruolo  organico  del  personale
          dipendente dell'Autorita' nel  limite  di  duecentosessanta
          unita'.  Alla  definitiva   determinazione   della   pianta
          organica  si  procede  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  Ministro  delle
          comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e  con
          il Ministro per la funzione pubblica,  su  parere  conforme
          dell'Autorita', in base alla  rilevazione  dei  carichi  di
          lavoro,  anche  mediante  il  ricorso  alle  procedure   di
          mobilita'    previste    dalla    normativa    vigente    e
          compatibilmente con gli stanziamenti ordinari  di  bilancio
          previsti per il funzionamento dell'Autorita'. 
              18. L'Autorita', in aggiunta  al  personale  di  ruolo,
          puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
          determinato, disciplinato dalle norme di  diritto  privato,
          in numero non superiore a sessanta unita', con le modalita'
          previste dall'art. 2, comma 30,  della  legge  14  novembre
          1995, n. 481. 
              19. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate  esigenze,
          di  dipendenti  dello  Stato  o  di  altre  amministrazioni
          pubbliche o di enti  pubblici  collocati  in  posizione  di
          fuori   ruolo   nelle   forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti, ovvero in aspettativa ai  sensi  dell'art.  13
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n.  382,  e  successive  modificazioni,   in   numero   non
          superiore, complessivamente, a  trenta  unita'  e  per  non
          oltre  il  20  per  cento  delle  qualifiche  dirigenziali,
          lasciando non coperto un corrispondente numero di posti  di
          ruolo. Al personale di cui al presente comma e' corrisposta
          l'indennita'  prevista  dall'art.  41   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231. 
              20. In sede di prima attuazione  della  presente  legge
          l'Autorita' puo' provvedere al reclutamento  del  personale
          di ruolo, nella misura massima del 50 per cento  dei  posti
          disponibili  nella  pianta  organica,   mediante   apposita
          selezione   proporzionalmente   alle   funzioni   ed   alle
          competenze trasferite nell'ambito del personale  dipendente
          dal  Ministero  delle  comunicazioni  e  dall'Ufficio   del
          Garante per la  radiodiffusione  e  l'editoria  purche'  in
          possesso   delle   competenze   e    dei    requisiti    di
          professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento
          delle singole funzioni. 
              21. All'Autorita' si applicano le disposizioni  di  cui
          all'art. 2 della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,  non
          derogate  dalle  disposizioni  della  presente  legge.   Le
          disposizioni del comma 9, limitatamente  alla  deroga  alle
          norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche'  dei
          commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
          altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995,  n.
          481, senza oneri a carico dello Stato. 
              22. Con effetto dalla data di  entrata  in  vigore  del
          regolamento di organizzazione  previsto  dal  comma  9  del
          presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5,  12
          e 13 dell'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche'
          il secondo comma dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981,  n.
          416. Con effetto dalla data  di  entrata  in  vigore  delle
          norme di cui ai commi 11 e 12 del  presente  articolo  sono
          abrogati i commi 7 e 8 dell'art. 6  della  legge  6  agosto
          1990, n. 223. E' abrogata altresi' ogni norma incompatibile
          con le disposizioni della presente legge.  Dalla  data  del
          suo  insediamento  l'Autorita'  subentra  nei  procedimenti
          amministrativi e giurisdizionali e  nella  titolarita'  dei
          rapporti attivi e passivi facenti capo al  Garante  per  la
          radiodiffusione e l'editoria. 
              23. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle
          comunicazioni, sono emanati  uno  o  piu'  regolamenti,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988  n.
          400, per individuare le competenze  trasferite,  coordinare
          le  funzioni  dell'Autorita'  con  quelle  delle  pubbliche
          amministrazioni   interessate    dal    trasferimento    di
          competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di  dette
          amministrazioni e rivedere le relative piante organiche.  A
          decorrere dalla data di entrata in vigore  dei  regolamenti
          sono abrogate le disposizioni legislative  e  regolamentari
          che disciplinano  gli  uffici  soppressi  o  riorganizzati,
          indicate nei regolamenti stessi. 
              24. (Abrogato). 
              25. Fino  all'entrata  in  funzione  dell'Autorita'  il
          Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite
          all'Autorita' dalla presente legge, salvo quelle attribuite
          al Garante per la radiodiffusione e  l'editoria,  anche  ai
          fini di quanto previsto dall'art. 1-bis  del  decreto-legge
          31 maggio 1994,  n.  332,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. 
              26. I ricorsi avverso  i  provvedimenti  dell'Autorita'
          rientrano  nella  giurisdizione   esclusiva   del   giudice
          amministrativo. La competenza di primo grado e'  attribuita
          in   via   esclusiva   ed   inderogabile    al    tribunale
          amministrativo regionale del Lazio. 
              27. Il tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio,
          chiamato a pronunciarsi sulla  domanda  di  sospensione  di
          provvedimenti dell'Autorita', puo' definire  immediatamente
          il  giudizio  nel  merito,   con   motivazione   in   forma
          abbreviata. Le medesime disposizioni si  applicano  davanti
          al Consiglio di Stato in caso  di  domanda  di  sospensione
          della sentenza appellata. Tutti i termini processuali  sono
          ridotti della meta' ed il  dispositivo  della  sentenza  e'
          pubblicato entro sette giorni dalla data  dell'udienza  con
          deposito  in  cancelleria.  Nel  caso  di  concessione  del
          provvedimento  cautelare,  l'udienza  di  discussione   del
          merito della causa deve  essere  celebrata  entro  sessanta
          giorni.  Con  la  sentenza  che   definisce   il   giudizio
          amministrativo il giudice  pronuncia  specificamente  sulle
          spese del processo cautelare. Le  parti  interessate  hanno
          facolta' di proporre appello contro la sentenza pronunciata
          dal tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio  subito
          dopo la pubblicazione  del  dispositivo,  con  riserva  dei
          motivi, che dovranno essere proposti  entro  trenta  giorni
          dalla  notificazione  della  sentenza.  Anche  in  caso  di
          appello immediato  si  applica  l'art.  33  della  legge  6
          dicembre 1971, n. 1034. 
              28.  E'  istituito  presso  l'Autorita'  un   Consiglio
          nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle
          associazioni rappresentative delle  varie  categorie  degli
          utenti dei servizi di telecomunicazioni  e  radiotelevisivi
          fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico,
          sociologico,   psicologico,   pedagogico,    educativo    e
          massmediale, che si sono distinte  nella  affermazione  dei
          diritti e della dignita' della persona o delle  particolari
          esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli
          utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorita',  al
          Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici  e
          privati, che hanno  competenza  in  materia  audiovisiva  o
          svolgono attivita' in questi settori su tutte le  questioni
          concernenti la salvaguardia  dei  diritti  e  le  legittime
          esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del  processo
          comunicativo, promuovendo altresi' iniziative di  confronto
          e di dibattito  su  detti  temi.  Con  proprio  regolamento
          l'Autorita'  detta   i   criteri   per   la   designazione,
          l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale
          degli utenti e fissa il  numero  dei  suoi  componenti,  il
          quale non deve essere superiore a undici.  I  pareri  e  le
          proposte che attengono  alla  tutela  dei  diritti  di  cui
          all'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.  675,
          sono trasmessi  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali. 
              29.  I  soggetti  che  nelle  comunicazioni   richieste
          dall'Autorita' espongono dati contabili o fatti concernenti
          l'esercizio della  propria  attivita'  non  rispondenti  al
          vero, sono puniti con le pene previste dall'art.  2621  del
          codice civile. 
              30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le
          modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei
          dati e delle notizie richiesti dall'autorita'  sono  puniti
          con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire  un
          milione a  lire  duecento  milioni  irrogata  dalla  stessa
          autorita'. 
              31. I soggetti che non ottemperano agli ordini  e  alle
          diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi  della  presente
          legge,  sono  puniti   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  da  lire  venti  milioni  a  lire   cinquecento
          milioni.   Se   l'inottemperanza   riguarda   provvedimenti
          adottati  in  ordine  alla  violazione  delle  norme  sulle
          posizioni  dominanti,  si  applica   a   ciascun   soggetto
          interessato  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  non
          inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del
          fatturato  realizzato  dallo  stesso  soggetto  nell'ultimo
          esercizio chiuso  anteriormente  alla  notificazione  della
          contestazione.  Le   sanzioni   amministrative   pecuniarie
          previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'. 
              32. Nei casi previsti dai commi 29,  30  e  31,  se  la
          violazione e' di particolare  gravita'  o  reiterata,  puo'
          essere disposta nei confronti del  titolare  di  licenza  o
          autorizzazione   o   concessione   anche   la   sospensione
          dell'attivita', per un periodo non superiore ai  sei  mesi,
          ovvero la revoca. 
              Art.  2  (Divieto  di  posizioni  dominanti).  -  1.-5.
          (Abrogati). 
              6. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
          redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le  regioni
          e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche,  d'intesa
          con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e  con
          le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  l'Autorita'
          fissa il numero delle reti e dei programmi  irradiabili  in
          ambito nazionale e locale,  tenendo  conto  dell'evoluzione
          tecnologica  e  delle  frequenze  pianificate   secondo   i
          seguenti criteri: 
                a) localizzazione comune degli impianti; 
                b)  parametri  radioelettrici   stabiliti   in   modo
          uniforme secondo standard internazionalmente  riconosciuti,
          tenendo  conto  di  un  adeguato  periodo  transitorio  per
          adeguare la situazione attuale; 
                c) segnali ricevibili senza disturbi; 
                d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale
          radiofonico e televisivo con  tecnologia  digitale  ed  uso
          integrato del satellite, del cavo  e  dei  ponti  radio  su
          frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti  di
          radiodiffusione; 
                e) riserva in  favore  dell'emittenza  televisiva  in
          ambito locale di un terzo dei canali irradiabili  per  ogni
          bacino  di  utenza;  ulteriori   risorse   possono   essere
          assegnate   all'emittenza   locale   successivamente   alla
          pianificazione.  I  bacini   televisivi   sono   di   norma
          coincidenti  con  il  territorio  della   regione,   quelli
          radiofonici con il territorio della provincia; 
                f)  equivalenza,  nei  limiti  delle   compatibilita'
          tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque
          bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale  e
          locale,   dell'eventuale   insufficienza    di    frequenze
          disponibili in alcune aree di servizio; 
                g) riserve per la diffusione dei  canali  irradiabili
          per la diffusione del segnale radiofonico e  televisivo  di
          emittenti estere in  favore  delle  minoranze  linguistiche
          riconosciute e per emittenti locali che  trasmettono  nelle
          lingue delle stesse minoranze. 
              7.-20. (Abrogati). 
              Art.  3  (Norme  sull'emittenza   televisiva).   -   1.
          (Abrogato). 
              2.  L'Autorita'   approva   il   piano   nazionale   di
          assegnazione delle frequenze di cui all'art.  2,  comma  6,
          entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del  piano
          nazionale di assegnazione delle frequenze sono  rilasciate,
          entro e non oltre il 30 aprile 1998, le  nuove  concessioni
          radiotelevisive private. Tali concessioni,  che  hanno  una
          durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto
          delle  condizioni  definite  in  un  regolamento   adottato
          dall'Autorita' tenendo conto anche dei principi di  cui  al
          comma 3, a societa' per azioni, in accomandita per  azioni,
          a responsabilita' limitata e cooperative.  Le  societa'  di
          cui  al  presente  comma  devono  essere  di   nazionalita'
          italiana  ovvero  di  uno  Stato  appartenente   all'Unione
          europea. Il controllo delle societa' da parte  di  soggetti
          di cittadinanza o nazionalita' di  Stati  non  appartenenti
          all'Unione europea e' consentito  a  condizione  che  detti
          Stati pratichino nei confronti dell'Italia  un  trattamento
          di effettiva  reciprocita',  fatte  salve  le  disposizioni
          derivanti da  accordi  internazionali.  Gli  amministratori
          delle societa' richiedenti la concessione non  devono  aver
          riportato  condanna  irrevocabile  a  pena  detentiva   per
          delitto non colposo superiore  a  sei  mesi  e  non  devono
          essere  stati  sottoposti  a  misura  di  sicurezza  o   di
          prevenzione.      L'Autorita',      limitatamente      alla
          radiodiffusione sonora, e' autorizzata ad una deroga per le
          scadenze previste al comma 1 e per quelle previste  per  la
          predisposizione del piano nazionale di assegnazione  e  del
          conseguente  rilascio   delle   concessioni,   qualora   la
          complessita' del piano radiofonico impedisca la sua stesura
          nei  tempi  indicati.  Il  piano  dovra'  comunque   essere
          elaborato entro il 31 dicembre 1998  e  il  rilascio  delle
          relative concessioni dovra' avvenire entro e non  oltre  il
          30  aprile  1999.  In  caso  di  deroga  e'  consentita  la
          prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora di
          cui al comma 1, fino al rilascio  delle  nuove  concessioni
          ovvero fino alla reiezione della  domanda  e  comunque  non
          oltre il 30 aprile 1999. 
              3.   Ai   fini   del   rilascio    delle    concessioni
          radiotelevisive il regolamento di cui al comma  2,  emanato
          dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei
          titolari di emittenti o reti private, prevede: 
                a) per le emittenti radiotelevisive nazionali: 
                  1) una misura adeguata del capitale e la previsione
          di norme che consentano la massima  trasparenza  societaria
          anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'art. 2; 
                  2) una distinzione,  fra  i  soggetti  richiedenti,
          delle  emittenti  che,  in  base  al  progetto   editoriale
          presentato,  garantiscano  una   proposta   di   produzioni
          destinate  a  diversificare  l'offerta  in  relazione  alle
          condizioni   di   mercato,   una   quota    rilevante    di
          autoproduzione e di produzione  italiana  ed  europea,  una
          consistente programmazione riservata  all'informazione,  un
          adeguato  numero  di   addetti,   piani   di   investimento
          coordinati con il progetto editoriale; 
                b) per  le  emittenti  radiotelevisive  locali  e  la
          radiodiffusione  sonora  nazionale,  i   seguenti   criteri
          direttivi: 
                  1)  la  semplificazione   delle   condizioni,   dei
          requisiti soggettivi e delle procedure  di  rilascio  delle
          concessioni; 
                  2) la distinzione delle  emittenti  radiotelevisive
          locali in emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali
          ed emittenti con obblighi di informazione in base a criteri
          che verranno stabiliti dall'Autorita'. La  possibilita'  di
          accedere a provvidenze ed incentivi, anche gia' previsti da
          precedenti disposizioni  di  legge,  e'  riservata  in  via
          esclusiva alle emittenti con obblighi  di  informazione  ed
          alle emittenti di cui all'art. 16, comma 5, della  legge  6
          agosto 1990, n. 223; 
                  3) la previsione di norme atte a favorire la  messa
          in comune di strutture di produzione e di trasmissione, gli
          investimenti tecnici  e  produttivi,  le  compravendite  di
          aziende, impianti o rami di aziende, le  dismissioni  e  le
          fusioni nonche' la costituzione di consorzi  di  servizi  e
          l'ingresso  delle  emittenti  radiotelevisive  locali   nel
          mercato dei servizi di telecomunicazioni; 
                  4) la possibilita' per le emittenti radiotelevisive
          locali di trasmettere programmi  informativi  differenziati
          per  non  oltre  un  quarto  delle  ore   di   trasmissione
          giornaliera in relazione  alle  diverse  aree  territoriali
          comprese nel bacino di utenza; 
                  5) la previsione di norme specifiche in materia  di
          pubblicita', sponsorizzazioni e televendite; 
                  6) in attesa  che  il  Governo  emani  uno  o  piu'
          regolamenti    nei    confronti    degli    esercenti    la
          radiodiffusione sonora e televisiva in  ambito  locale,  le
          sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6  agosto  1990,
          n. 223, sono ridotte ad un decimo; 
                  7) nel sistema radiotelevisivo nazionale,  assumono
          particolare valore le  emittenti  locali  che  decidono  di
          dedicare  almeno  il  70  per  cento  della  programmazione
          monotematica quotidiana a temi di chiara utilita'  sociale,
          quali salute, sanita' e servizi sociali,  e  classificabili
          come vere e proprie emittenti  di  servizio.  Le  emittenti
          locali a programmazione  monotematica  di  chiara  utilita'
          sociale dovranno essere considerate anche  nella  divisione
          della  parte  di  pubblicita'   pubblica   riservata   alle
          emittenti locali ed alle radio locali e nazionali, ai sensi
          di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 9  della  legge  6
          agosto 1990, n. 223, come sostituito dall'art.  11-bis  del
          decreto-legge 27  agosto  1993,  n.  323,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422,  e,  da
          ultimo, dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre
          1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          dicembre 1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono  le
          caratteristiche e  l'impegno  previsto  dal  primo  periodo
          hanno diritto prioritario ai  rimborsi  ed  alle  riduzioni
          tariffarie previsti dall'art. 7 della legge 7 agosto  1990,
          n. 250, e dall'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993,  n.
          323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  ottobre
          1993, n. 422. Ad integrazione delle leggi sopracitate,  per
          le emittenti locali che dedicano almeno  il  70  per  cento
          della propria programmazione ad un tema di chiara  utilita'
          sociale, la misura dei rimborsi  e  delle  riduzioni  viene
          stabilita sia per le agenzie di informazione,  sia  per  le
          spese  elettriche,  telefoniche  e  di   telecomunicazioni,
          compreso l'uso del satellite, nella misura  prevista  dalle
          norme vigenti. 
              4. Nell'ambito del riassetto  del  piano  nazionale  di
          assegnazione delle frequenze, le stesse, in via prioritaria
          sono  assegnate  ai  soggetti  titolari  della  concessione
          comunitaria. 
              5.   Le    concessioni    relative    alle    emittenti
          radiotelevisive  in  ambito  nazionale  devono   consentire
          l'irradiazione dei  programmi  secondo  i  criteri  tecnici
          stabiliti nell'art. 2, comma 6, e  comunque  l'irradiazione
          del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80
          per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. 
          Le concessioni  relative  alle  emittenti  radiofoniche  in
          ambito  nazionale  devono  consentire  l'irradiazione   del
          segnale in un'area geografica che comprenda  almeno  il  60
          per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. 
          Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze  riserva
          almeno un terzo  dei  programmi  irradiabili  all'emittenza
          televisiva  locale  e,  di  norma,  il  70  per  cento  dei
          programmi irradiabili all'emittenza radiofonica  in  ambito
          locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze
          e' prevista una riserva di frequenze: 
                a)  per  le  emittenti   radiotelevisive   locali   e
          radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali,
          etniche e religiose e che si impegnano  a  non  trasmettere
          piu' del 5  per  cento  di  pubblicita'  per  ogni  ora  di
          diffusione. La concessione a  tali  emittenti  puo'  essere
          rilasciata se le stesse  sono  costituite  da  associazioni
          riconosciute o non riconosciute, fondazioni  o  cooperative
          prive di scopo di lucro; 
                b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione
          sonora e televisiva digitale cosi' come previsto  dall'art.
          2, comma 6, lettera d). L'esercizio  della  radiodiffusione
          sonora   e   televisiva   digitale   e'    concesso    alla
          concessionaria del servizio pubblico e ai  concessionari  o
          autorizzati per la televisione e la radiodiffusione  sonora
          in  modulazione  di  frequenza,  che  a  tal  fine  possono
          costituire consorzi fra loro o con altri concessionari  per
          la gestione dei relativi impianti. 
              6.-9. (Abrogati). 
              10.  La  diffusione   radiotelevisiva   via   satellite
          originata dal  territorio  nazionale,  compresa  quella  in
          forma codificata, e' soggetta ad autorizzazione  rilasciata
          dall'Autorita' ovvero,  fino  alla  sua  costituzione,  dal
          Ministero delle comunicazioni, sulla base  di  un  apposito
          regolamento. 
              11.   L'Autorita'   ovvero,   fino   al   momento   del
          funzionamento dell'Autorita'  stessa,  il  Ministero  delle
          comunicazioni, in via provvisoria, prima  dell'approvazione
          del  piano  nazionale  di  assegnazione  delle   frequenze,
          assegna  le  frequenze  libere,   anche   a   seguito   del
          trasferimento su cavo o su satellite delle reti di  cui  al
          presente comma, ai concessionari o  autorizzati  in  ambito
          nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste
          dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni l'autorita'
          adotta, sulla base delle  norme  contenute  nella  presente
          legge e nel regolamento previsto dall'art. 1, comma 2,  del
          decreto-legge 23 ottobre  1996,  n.  545,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 dicembre  1996,  n.  650,  un
          regolamento per la disciplina dei  servizi  radiotelevisivi
          via cavo. Sono abrogate le norme dell'art. 11, commi 1 e 2,
          del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  ottobre  1993,  n.  422,  in
          contrasto con la presente legge. 
              12. Restano salvi  gli  effetti  prodottisi  in  virtu'
          della previgente disciplina, in particolare  per  cio'  che
          attiene  ai  procedimenti  sanzionatori  in   corso,   alle
          violazioni contestate e alle sanzioni applicate. 
              13.  A  partire  dal  1°  gennaio  1998  gli  immobili,
          composti da piu' unita' abitative di  nuova  costruzione  o
          quelli  soggetti  a  ristrutturazione  generale,   per   la
          ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si
          avvalgono  di  norma  di  antenne  collettive   e   possono
          installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle
          singole unita' le trasmissioni  ricevute  mediante  antenne
          collettive. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge  i  comuni  emanano   un
          regolamento sull'installazione degli apparati di  ricezione
          delle trasmissioni radiotelevisive satellitari  nei  centri
          storici al fine di garantire la salvaguardia degli  aspetti
          paesaggistici. 
              14. (Abrogato). 
              15. All'art. 1, comma 2, della legge 14 novembre  1995,
          soppresse le seguenti parole: "ivi compreso  ai  soli  fini
          del presente comma l'esercizio del credito,". 
              16.-20. (Abrogati). 
              21. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, i trasferimenti di azioni  o  di  quote  di
          societa'   concessionarie   private   sono   consentiti   a
          condizione che l'assetto proprietario  che  ne  derivi  sia
          conforme a  quanto  stabilito  nel  comma  2  del  presente
          articolo. 
              22.-23. (Abrogati). 
              24.  Il  canone  di  concessione  per  il  servizio  di
          radiodiffusione sonora digitale  terrestre  non  e'  dovuto
          dagli interessati per un periodo di dieci anni». 
              - L'art. 3-bis della legge n. 249 del 31  luglio  1997,
          abrogato  dal  presente  decreto,   recava:   «Art.   3-bis
          (Principi generali sulle trasmissioni transfrontaliere)». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  23
          ottobre 1996, n. 545, convertito,  con  modificazioni,dalla
          legge  n.  650  del  1996,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.   1   (Disposizioni   urgenti   per   l'esercizio
          dell'attivita' radiotelevisiva e  delle  telecomunicazioni,
          interventi per il riordino della RAI  S.p.a.,  nel  settore
          dell'editoria   e   dello   spettacolo,   per   l'emittenza
          televisiva  e  sonora  in  ambito  locale  nonche'  per  le
          trasmissioni televisive informa codificata). - 1. In attesa
          della riforma complessiva  del  sistema  radiotelevisivo  e
          delle telecomunicazioni,  da  attuare  nel  rispetto  delle
          indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza  7
          dicembre  1994,  n.  420,  ed  al  fine  di  consentire  la
          predisposizione del nuovo piano nazionale  di  assegnazione
          delle   frequenze,   e'   consentita   ai   soggetti    che
          legittimamente svolgono attivita' radiotelevisiva alla data
          del 27 agosto 1996  la  prosecuzione  dell'esercizio  della
          radiodiffusione televisiva e sonora in ambito  nazionale  e
          locale fino al 31 maggio 1997. Qualora entro tale  data  la
          legge  di  riforma  del  sistema  radiotelevisivo  non  sia
          entrata in vigore,  ma  abbia  avuto  approvazione  di  una
          Camera, il termine predetto e' fissato al 31 luglio 1997. 
              2.  Su  proposta  del  Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'art. 17,
          comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  in
          applicazione dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989,  n.  86,
          sono adottati, entro novanta giorni dalla data  di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,   i   regolamenti   per
          l'attuazione:  a)  della  direttiva  95/51/CE,  riguardante
          l'uso di reti televisive  via  cavo  per  la  fornitura  di
          servizi di telecomunicazioni gia' liberalizzati;  b)  della
          direttiva  95/62/CE   sull'applicazione   del   regime   di
          fornitura di una rete aperta (ONP) alla  telefonia  vocale;
          c) della direttiva  96/19/CE,  che  modifica  la  direttiva
          90/388/CEE,  al   fine   della   completa   apertura   alla
          concorrenza dei  mercati  delle  telecomunicazioni.  Con  i
          regolamenti di cui  al  presente  comma  si  riconosce:  la
          soppressione dei diritti esclusivi e speciali,  il  diritto
          di   ciascuna    impresa    di    svolgere    servizi    di
          telecomunicazioni    e    di     installare     reti     di
          telecomunicazioni,  la  sottoposizione  delle  imprese   ad
          autorizzazione, salve le concessioni previste da  legge.  I
          regolamenti di cui al presente comma stabiliscono,  secondo
          criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e
          proporzionalita', condizioni, requisiti e procedure per  il
          rilascio  delle  autorizzazioni  o  concessioni,  la   loro
          durata,  onerosita',  obblighi  di   interconnessione,   di
          accesso e di fornitura del servizio universale. Gli  schemi
          di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
          Senato della Repubblica perche' su di  essi  sia  espresso,
          entro venti giorni dalla data di  assegnazione,  il  parere
          delle Commissioni  competenti  per  materia.  Decorso  tale
          termine, i regolamenti sono emanati anche in  mancanza  del
          parere. 
              3.  Per  l'anno  1997  restano  fissati  nella   misura
          prevista per l'anno 1996 il canone di concessione a  carico
          della  RAI   -   Radiotelevisione   italiana   S.p.a.,   il
          sovrapprezzo   dovuto   dagli   abbonati   ordinari    alla
          televisione, il  canone  di  abbonamento  speciale  per  la
          detenzione  fuori  dall'ambito  familiare   di   apparecchi
          radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto
          per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi  a
          bordo di automezzi o autoscafi. Le disponibilita' in  conto
          competenza del capitolo  1344  dello  stato  di  previsione
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non  impegnate
          entro il 31 dicembre 1995,  possono  esserlo  nell'anno  in
          corso ed in quello successivo. 
              4. Tutti gli atti inerenti ai rapporti  regolati  dagli
          articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero
          delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  e   la   RAI   -
          Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del
          Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12  agosto  1994,  sono  resi
          noti dal Ministro delle  poste  e  delle  telecomunicazioni
          alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
          vigilanza dei servizi  radiotelevisivi  che  esercita,  ove
          occorra, funzioni di  indirizzo,  entro  venti  giorni.  Il
          Ministro delle poste e  delle  telecomunicazioni  trasmette
          alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
          vigilanza dei servizi  radiotelevisivi  gli  atti  relativi
          alle attivita' di cui all'art. 5, comma 3,  della  predetta
          convenzione  tra  il  Ministero   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni e la RAI. La Commissione  segnala,  entro
          venti   giorni,   al   Ministro   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni eventuali attivita' che possano  arrecare
          pregiudizio  allo   svolgimento   del   pubblico   servizio
          concesso. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
          entro  trenta  giorni  dalla  segnalazione  riferisce  alla
          Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti. 
              5.-7. (Abrogati). 
              8.  Nel  rispetto  delle  diverse  tendenze  politiche,
          culturali e sociali al fine di valorizzare la lingua  e  la
          cultura italiana e promuovere l'innovazione tecnologica  ed
          industriale,  con  particolare  riguardo  ai  processi   di
          convergenza multimediale, la  concessionaria  del  servizio
          pubblico   radiotelevisivo,   previa   autorizzazione   del
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le
          competenti  Commissioni   parlamentari,   puo'   realizzare
          trasmissioni  radiotelevisive  tematiche  in   chiaro   via
          satellite. 
              9. Quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 19  della
          legge 14  aprile  1975,  n.  103,  secondo  la  convenzione
          stipulata tra regione Valle d'Aosta e  RAI,  rientra  negli
          obblighi derivanti alla RAI dalla legge 25 giugno 1993,  n.
          206, e dalla conseguente convenzione di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 marzo 1994. 
              10.-13. (Abrogati). 
              14. Sono consentite durante  il  periodo  di  validita'
          delle  concessioni  radiofoniche  e  televisive  in  ambito
          locale le acquisizioni, da parte di societa' di capitali  o
          di societa' cooperative  a  responsabilita'  limitata,  che
          intendano  operare  in  ambito  locale,  di  concessionarie
          costituite in imprese  individuali.  Tale  disposizione  ha
          efficacia dalla  data  di  sottoscrizione  dei  decreti  di
          concessione. 
              15.-21. (Abrogati). 
              22. E' abrogato l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 27
          agosto 1993, n. 323, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 27 ottobre 1993, n. 422. 
              23.-24. (Abrogato). 
              25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, adotta,  sentite
          le competenti  commissioni  parlamentari,  ai  sensi  della
          legge 23 agosto 1988, n.  400,  un  regolamento  contenente
          norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex,  videotex,
          ed a quelli offerti su  codici  internazionali,  prevedendo
          modalita' di autoabilitazione e di  autodisabilitazione  da
          parte degli utenti e degli abbonati al servizio  telefonico
          ed al servizio radiomobile di comunicazione.  L'attivazione
          del servizio audiotex da parte  delle  utenze  collegate  a
          centrali  non  numerizzate  puo'   avvenire   solo   previa
          richiesta scritta dell'abbonato  salvo  che  si  tratti  di
          servizi audiotex di particolare  utilita'  autorizzati  dal
          Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni.  Fino
          all'emanazione del predetto  regolamento  si  applicano  le
          disposizioni vigenti alla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
              26. Sono vietati i servizi audiotex  ed  internazionali
          che presentino forme  o  contenuti  di  carattere  erotico,
          pornografico o osceno. E' vietato alle emittenti televisive
          e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di
          tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea  diretta"
          conversazione, "messaggerie locali", "chat line",  "one  to
          one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione  fra
          le ore 7  e  le  ore  24.  E'  fatto  altresi'  divieto  di
          propagandare     servizi     audiotex,     in     programmi
          radiotelevisivi, pubblicazioni  periodiche  ed  ogni  altro
          tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori. 
              27. I  concessionari  del  servizio  telefonico  e  del
          servizio  radiomobile  di  comunicazione  e  le   emittenti
          radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi
          25 e 26 sono puniti  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma  da  lire  50  milioni  a  lire  500
          milioni. 
              28. Il Garante  per  la  radiodiffusione  e  l'editoria
          determina con  propri  provvedimenti  da  pubblicare  nella
          Gazzetta Ufficiale, stabilendo altresi' le  modalita'  e  i
          termini di  comunicazione  e  con  un  anticipo  di  almeno
          novanta  giorni  rispetto  ai  termini  fissati,   i   dati
          contabili ed  extracontabili,  nonche'  le  notizie  che  i
          soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo  e  quarto,
          12, 18, commi primo, secondo e terzo, e  19,  comma  primo,
          della legge 5 agosto 198l, n. 416, all'art. 11 della  legge
          7  agosto  1990,  n.  250,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, agli articoli 12 e 21 della  legge  6  agosto
          1990, n. 223 e all'art. 6, comma 3,  del  decreto-legge  27
          agosto 1993, n. 323, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che  comunque  esercitano,
          in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attivita' di
          radiodiffusione  sonora  o  televisiva,   sono   tenuti   a
          trasmettere al suo  ufficio,  nonche'  i  dati  che  devono
          formare oggetto di comunicazione da parte dei  soggetti  di
          cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,  e
          11-bis  del  decreto-legge  27   agosto   1993,   n.   323,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
          n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni,  i
          gruppi di volontariato, i  sindacati,  le  cooperative  non
          aventi scopo di lucro, le imprese e le  ditte  individuali,
          che siano editrici di un solo periodico che pubblichi  meno
          di dodici numeri all'anno,  ovvero  di  un  solo  periodico
          distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero
          di piu' periodici tutti a carattere scientifico, sempre che
          i ricavi della  raccolta  pubblicitaria  non  rappresentino
          piu' del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o
          che  siano  titolari  di  una  sola  concessione   per   la
          radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono
          tenuti  ad  inviare   annualmente   al   Garante   per   la
          radiodiffusione e l'editoria una  comunicazione  unica,  su
          carta semplice, recante i seguenti dati: 
                a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o
          dell'ente,  o  del  gruppo,  o  dell'associazione,  o   del
          sindacato, ovvero ragione sociale e  codice  fiscale  della
          cooperativa non avente  scopo  di  lucro,  con  indicazione
          nominativa del rispettivo legale rappresentante; 
                b) denominazione  e  codice  fiscale  della  societa'
          editrice o del titolare dell'impresa  individuale,  nonche'
          eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'art. 2563 del
          codice civile; 
                c) sede legale; 
                d)  elenco  e  tiratura  dei  periodici  editi,   con
          indicazione del  soggetto  proprietario  delle  testate  se
          diverso    dall'editore    dichiarante,     ovvero     nome
          dell'emittente gestita; 
                e)  numero   complessivo   dei   dipendenti   e   dei
          giornalisti dipendenti a tempo pieno; 
                f)   contributi   pubblici,   ricavi   da    vendite,
          abbonamenti e pubblicita', nonche', per  le  concessionarie
          di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni. 
              29. Ferma restando  la  facolta'  del  Garante  per  la
          radiodiffusione e l'editoria di chiedere in  ogni  caso  la
          trasmissione di ulteriori atti e documenti ai  soggetti  di
          cui al comma 28, fissando i relativi termini,  i  dati  ivi
          previsti sono stabiliti dal Garante medesimo,  anche  avuto
          riguardo  alle  voci  di  stato  patrimoniale  e  di  conto
          economico di cui agli articoli 2424 e seguenti  del  codice
          civile,  tenendo  conto  delle   competenze   allo   stesso
          attribuite dalla legge. 
              30. Le disposizioni contenute nei  commi  28  e  29  si
          applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano,
          ai sensi dell'art. 26  del  decreto  legislativo  9  aprile
          1991, n 127, dell'art.  1,  comma  ottavo,  della  legge  5
          agosto 1981, n. 416,  come  sostituito  dall'art.  1  della
          legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'art. 37 della legge 6
          agosto 1990, n. 223, uno o piu' soggetti di  cui  al  comma
          28. 
              31. In sede di prima applicazione, i  provvedimenti  di
          cui ai commi 28, 29 e 30 sono adottati dal Garante  per  la
          radiodiffusione e l'editoria entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
              32. Ai fini e  per  gli  effetti  previsti  dal  codice
          civile, i soggetti di  cui  al  comma  28,  sono  tenuti  a
          redigere  i  propri  bilanci  di   esercizio   secondo   le
          disposizioni dello stesso codice. 
              33. I soggetti  di  cui  all'art.  11,  comma  secondo,
          numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n.  416,  devono
          pubblicare su tutte le testate edite lo stato  patrimoniale
          e il conto economico del bilancio di  esercizio,  corredato
          da  un  prospetto  di  dettaglio  delle  voci  di  bilancio
          relative all'esercizio dell'attivita' editoriale secondo il
          modello stabilito con i provvedimenti di cui ai  commi  28,
          29, 30 e 31 nonche', eventualmente, lo stato patrimoniale e
          il conto economico del bilancio consolidato del  gruppo  di
          appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno. 
              34.-49. (Abrogati). 
              40. Alle imprese di cui  all'art.  3,  comma  2,  della
          legge 7 agosto 1997, n. 250,  e  successive  modificazioni,
          che abbiano  maturato  i  requisiti  prima  della  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, continua ad applicarsi quanto  disposto  dall'art.
          3, comma 2, della medesima legge 7 agosto 1997, n. 250. 
              41.  Il  legale  rappresentante,   gli   amministratori
          dell'impresa, il titolare della ditta individuale  che  non
          provvedono  alla  comunicazione,  nei  termini  e  con   le
          modalita' prescritti,  dei  documenti,  dei  dati  e  delle
          notizie richiesti dal  Garante  per  la  radiodiffusione  e
          l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti  di  cui
          ai commi 33 e 34 sono puniti con la sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da dieci milioni a cento milioni
          di lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma  28
          che  non  provvedano  alla  comunicazione  dei  dati,   ivi
          indicati alle lettere a), b), c), e) ed f), nei  termini  e
          con le modalita' prescritti, sono puniti  con  la  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
          cinquecentomila a lire cinque milioni. 
              42. Competente alla contestazione  ed  all'applicazione
          della sanzione e'  il  Garante  per  la  radiodiffusione  e
          l'editoria; si applicano in  quanto  compatibili  le  norme
          contenute nel capo I,  sezioni  I  e  II,  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689. 
              43. I soggetti di cui al comma 41, primo  periodo,  che
          nelle  comunicazioni   richieste   dal   Garante   per   la
          radiodiffusione e l'editoria  espongono  dati  contabili  o
          fatti concernenti l'esercizio della propria  attivita'  non
          rispondenti al vero, sono  puniti  con  le  pene  stabilite
          dall'art. 2621 del codice civile. 
              44. Il Garante per la radiodiffusione e  l'editoria  ai
          fini dell'espletamento delle sue  funzioni  puo'  avvalersi
          della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con
          le  facolta'  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui  ai
          commi  28,  30  e  31  sono  tenuti   ad   ottemperare   ai
          provvedimenti di cui ai suddetti commi entro il 31  ottobre
          1997. 
              46. Sono abrogati: 
                a) gli articoli 7,  12,  comma  primo,  e  18,  commi
          quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416; 
                b)  l'art.  11  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 27 aprile 1982, n. 268; 
                c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
          1983, n. 73; 
                d) gli articoli 14 e  15,  comma  6,  della  legge  6
          agosto 1999, n. 223; 
                e) il  decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382; 
                f) l'art. 5, comma 3,  del  decreto-legge  27  agosto
          1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          ottobre 1993, n. 422, nonche' l'art. 1, commi 4 e 5,  dello
          stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono,  come
          requisiti essenziali per il rilascio  e  per  la  validita'
          delle concessioni per la radiodiffusione, la  presentazione
          dei bilanci e dei  relativi  allegati  al  Garante  per  la
          radiodiffusione e l'editoria; 
                g) l'art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto
          1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole:  "ricevuti
          i bilanci di cui all'art. 14 della legge 6 agosto 1990,  n.
          223"; 
                h) l'art. 17, comma 1,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente  alle
          disposizioni di cui alla lettera b). 
              47. E' abrogata ogni altra  disposizione  incompatibile
          con le norme di cui ai commi da 28 a 46. 
              48. (Abrogato). 
              49. E' autorizzata la concessione  a  favore  dell'ente
          autonomo Teatro dell'Opera di  Roma  e  dell'ente  autonomo
          Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario,
          rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire  6  miliardi
          per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali
          sul reddito, a  titolo  di  concorso  nel  complesso  delle
          azioni  adottate  dai  comuni  di  Roma  e  di  Milano  per
          conseguire  la   ristrutturazione   organizzativa   ed   il
          risanamento finanziario degli enti. 
              50.  Al  fine  di  assicurare  continuita'   al   pieno
          funzionamento e  alla  valorizzazione  degli  impianti  del
          Teatro comunale dell'Opera di Genova, e'  erogato  all'ente
          autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di
          lire  10  miliardi,  non  assoggettato  alle   disposizioni
          fiscali sul reddito,  a  valere  sul  Fondo  unico  per  lo
          spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985,  n.  163,  per
          l'anno 1995 ed a  prescindere  dall'ordinaria  ripartizione
          del Fondo stesso. 
              51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49 si
          provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6
          miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato  di
          previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri  per
          l'anno finanziario 1994. 
              52.-54. (Abrogati). 
              55. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.  17
          della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  si  applicano  a
          decorrere dal 29 giugno 1995. 
              56. Al comma 4 dell'art.  17  della  legge  6  febbraio
          1996, n. 52, le parole: "anteriormente alla data di entrata
          in vigore  della  presente  legge"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "anteriormente al 29 giugno 1995". 
              57. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5  del
          decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440,
          si estende alle opere ed ai diritti la  cui  protezione  e'
          ripristinata a norma del comma  2  dell'art.  17,  legge  6
          febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'art.  5
          del citato decreto legislativo luogotenenziale viene  fatta
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto.  Ai  fini   dell'applicazione   della   disciplina
          prevista  dal  presente  comma  e'   cessionario   chi   ha
          acquistato i diritti prima della loro estinzione. 
              58. (Abrogato). 
              59. La commissione  centrale  per  la  musica,  di  cui
          all'art. 3, legge 14 agosto 1967, n.  800,  le  commissioni
          consultive per la  prosa,  di  cui  all'art.  7  del  regio
          decreto-legge 1° aprile  1935,  n.  327,  convertito  dalla
          legge 6 giugno 1935, n. 1142,  e  all'art.  2  del  decreto
          legislativo  20  febbraio  1948,  n.  62,  la   commissione
          centrale per  la  cinematografia  ed  il  comitato  per  il
          credito  cinematografico,  di  cui,  rispettivamente,  agli
          articoli 3 e  27,  legge  4  novembre  1965,  n.  1213,  la
          commissione consultiva  per  le  attivita'  circensi  e  lo
          spettacolo viaggiante, di cui all'art. 3,  legge  18  marzo
          1968, n. 337, tutte insediate presso il dipartimento  dello
          spettacolo,   sono   sostituite   da   cinque   commissioni
          rispettivamente denominate commissione  consultiva  per  la
          musica, commissione consultiva per  la  prosa,  commissione
          consultiva  per  il  cinema,  commissione  per  il  credito
          cinematografico e commissione consultiva per  le  attivita'
          circensi e lo spettacolo  viaggiante.  A  tali  commissioni
          sono attribuite, salvo quanto disposto  dal  comma  60,  le
          funzioni gia' proprie delle commissioni sostituite, nonche'
          ogni altra funzione consultiva che l'Autorita'  di  Governo
          competente per lo spettacolo intenda loro affidare. 
              60. E'  istituita  la  commissione  consultiva  per  la
          danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in
          materia di danza gia' esercitate dalla commissione centrale
          per la  musica,  nonche'  ogni  altra  funzione  consultiva
          attinente  ai  problemi  della  danza  che  l'Autorita'  di
          Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle. 
              61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60
          sono composte da nove membri, incluso il direttore generale
          competente, che le  presiede.  Gli  altri  componenti  sono
          nominati  nel  numero  di  sei  dall'Autorita'  di  Governo
          competente   per   lo   spettacolo   e   gli   altri   due,
          rispettivamente,  uno  su  designazione  della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e   Bolzano   ed   uno   su
          designazione  della  Conferenza  Stato-citta'.  Essi   sono
          scelti tra esperti altamente qualificati nelle  materie  di
          competenza di ciascuna delle  commissioni.  Con  successivo
          provvedimento dell'Autorita' di Governo competente  per  lo
          spettacolo saranno determinate le modalita' di convocazione
          e funzionamento  delle  commissioni,  che  operano  con  la
          nomina di almeno cinque componenti. Il  direttore  generale
          competente puo' delegare, di volta in volta,  un  dirigente
          della medesima direzione generale a presiedere  le  singole
          sedute delle commissioni. 
              62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e
          60 restano in carica due anni e possono  essere  confermati
          per un ulteriore  biennio.  Trascorsi  quattro  anni  dalla
          cessazione  dell'ultimo  incarico,  essi   possono   essere
          nuovamente   nominati.   Qualora   un   componente    delle
          commissioni venga nominato nel  corso  del  biennio,  cessa
          comunque dalla carica insieme agli altri componenti. 
              63. I componenti delle commissioni istituite  ai  sensi
          dei commi 59 e 60 sono tenuti a  dichiarare,  all'atto  del
          loro  insediamento,  di  non  versare  in   situazioni   di
          incompatibilita'  con  la   carica   ricoperta,   derivanti
          dall'esercizio attuale e  personale  di  attivita'  oggetto
          delle competenze istituzionali delle commissioni. 
              64. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  l'Autorita'   di   Governo
          competente per lo  spettacolo  procede  alla  adozione  dei
          decreti di nomina  dei  componenti  delle  commissioni,  ai
          sensi del comma 61. 
              65. Con decreto dell'Autorita'  di  Governo  competente
          per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del  tesoro,
          e' determinato, nei  limiti  di  quanto  stanziato  per  il
          funzionamento delle soppresse commissioni di cui  al  comma
          59, il compenso spettante ai componenti  delle  commissioni
          istituite ai sensi dei commi 59 e 60 per la  partecipazione
          alle sedute delle medesime commissioni. 
              66. Le commissioni sostituite ai  sensi  del  comma  59
          restano in carica, nella composizione esistente  alla  data
          del 26  agosto  1996,  fino  all'insediamento  delle  nuove
          commissioni. 
              67. Contestualmente alla nomina  delle  commissioni  di
          cui al comma 59, l'Autorita' di Governo competente  per  lo
          spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per  i
          problemi  dello  spettacolo,  diviso  in   cinque   sezioni
          rispettivamente competenti per  la  musica,  la  danza,  la
          prosa, il cinema, le attivita'  circensi  e  lo  spettacolo
          viaggiante Al comitato per i problemi dello spettacolo sono
          attribuite funzioni di consulenza e di verifica  in  ordine
          alla elaborazione ed attuazione delle politiche di  settore
          e  in  particolare  in  ordine  alla   predisposizione   di
          indirizzi e di criteri generali relativi alla  destinazione
          delle risorse pubbliche  per  il  sostegno  alle  attivita'
          dello spettacolo. 
              68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si
          provvede alla determinazione del numero dei componenti  del
          comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del
          numero complessivo, del numero, non  superiore  comunque  a
          nove, dei componenti  di  ciascuna  sezione,  nonche'  alla
          determinazione  delle   modalita'   di   designazione   dei
          componenti da parte dei sindacati e dalle  associazioni  di
          categoria,   delle   modalita'   di   convocazione   e   di
          funzionamento.  Del  comitato  fanno  parte  il  capo   del
          Dipartimento per lo spettacolo e lo sport  ed  i  direttori
          generali competenti. 
              69. Il comitato per  i  problemi  dello  spettacolo  e'
          presieduto dall'Autorita'  di  Governo  competente  per  lo
          spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 62. 
              70. Ai  costi  di  funzionamento  del  comitato  per  i
          problemi dello spettacolo e  delle  commissioni  consultive
          istituite ai sensi dei commi  59  e  60,  si  provvede  nei
          limiti di  quanto  stanziato  per  il  funzionamento  delle
          soppresse commissioni di cui al comma 59  e  del  soppresso
          consiglio nazionale dello spettacolo. 
              71. (Abrogato)». 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  5  e  6  del
          decreto-legge 27  agosto  1993,  n.  323,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,  n.  422,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 5. - 1.-1-bis (Abrogati). 
              2. Ai  concessionari  privati  per  la  radiodiffusione
          televisiva  in  ambito  locale,  nonche'  ai  concessionari
          privati per la radiodiffusione sonora, ovvero  ai  soggetti
          autorizzati ad operare in ambito  televisivo  locale  o  in
          ambito radiofonico nazionale o locale di  cui  all'art.  32
          della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' consentita, ai fini e
          nei  limiti  dell'esercizio   del   diritto   di   cronaca,
          l'acquisizione e la  diffusione  di  immagini  e  materiali
          sonori e di informazione  su  tutte  le  manifestazioni  di
          preminente interesse generale che interessano il bacino  di
          utenza oggetto della concessione. 
              3. La presentazione annuale del bilancio e dei relativi
          allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria  di
          cui all'art. 14 della legge  6  agosto  1990,  n.  223,  e'
          requisito essenziale per il rilascio  e  per  la  validita'
          della  concessione  per   la   radiodiffusione   sonora   e
          televisiva.   Il   Ministro    delle    poste    e    delle
          telecomunicazioni dispone  il  diniego,  ovvero  la  revoca
          della concessione nei  confronti  delle  imprese  esercenti
          impianti di radiodiffusione sonora  e  televisiva  che  non
          inviano il proprio bilancio annuale e i relativi  allegati,
          secondo quanto previsto  dal  decreto  del  Ministro  delle
          poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990,  n.  382,
          all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
          entro il 31 luglio di ogni anno. Ai fini  dell'applicazione
          del presente comma  il  Garante  comunica,  entro  sessanta
          giorni in sede di  prima  applicazione,  e  successivamente
          centoventi giorni dalla scadenza del termine del 31 luglio,
          al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  l'elenco
          delle  emittenti  che  non  hanno  rispettato  il  suddetto
          obbligo. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
          entro il termine di  trenta  giorni,  dispone  il  diniego,
          ovvero la revoca  della  concessione  nei  confronti  delle
          imprese esercenti  impianti  di  radiodiffusione  sonora  e
          televisiva che non hanno rispettato tale obbligo.  In  sede
          di prima attuazione le  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma  si  applicano  con  riferimento  al  bilancio  e  ai
          relativi allegati dell'anno 1992. Le emittenti radiofoniche
          e televisive che hanno omesso la presentazione dei  bilanci
          e dei relativi allegati concernenti gli anni  1990  e  1991
          possono presentarli entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, ferme restando le sanzioni  previste  dalle  norme
          vigenti. Qualora entro  il  31  luglio  1993  le  emittenti
          medesime abbiano omesso la presentazione del bilancio e dei
          relativi  allegati  concernenti  l'anno  1992,  i  medesimi
          documenti possono essere presentati entro e non oltre il 30
          novembre 1993, ferme restando le  sanzioni  previste  dalle
          norme vigenti. Alle emittenti che, trascorsi tali  termini,
          non abbiano sanato la propria posizione, il Ministro  delle
          poste e delle telecomunicazioni, anche su comunicazione del
          Garante, non rilascia la concessione. 
              «Art. 6. - 1.-2. (Abrogati). 
              2-bis. Gli impianti eserciti da emittenti  appartenenti
          a persone fisiche o giuridiche che alla data di entrata  in
          vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto
          risultano   fallite,    debbono    essere    immediatamente
          disattivati. 
              3.-5. (Abrogati). 
              6. Per le emittenti radiofoniche il divieto di detenere
          frequenze non indispensabili per l'illuminazione  dell'area
          di servizio e del bacino, previsto dall'art. 32,  comma  4,
          della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica  a  decorrere
          dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  di
          apposito avviso di  approvazione  del  piano  nazionale  di
          assegnazione delle radiofrequenze  per  la  radiodiffusione
          sonora, ad eccezione  delle  emittenti  che  irradiano  con
          impianti ubicati in uno  stesso  sito  con  un  sistema  di
          antenne di identiche caratteristiche tecnico-operative.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  19
          ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  17  dicembre  1992,  n.  482,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 1. - 1.  Al  fine  di  consentire  l'acquisizione
          della   documentazione   prescritta,    il    termine    di
          settecentotrenta giorni, previsto dall'art.  32,  comma  1,
          della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato fino al  28
          febbraio  1993.   Il   Ministro   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni, ai fini del rilascio  delle  concessioni
          per  la  radiodiffusione  televisiva  in   ambito   locale,
          esaminati i ricorsi in opposizione  presentati  avverso  il
          decreto del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni
          del 12 agosto 1992, di cui al comunicato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1992, emana,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge  di  conversione  del  presente   decreto,   apposito
          provvedimento con cui ridetermina gli allegati  al  decreto
          ministeriale predetto, rendendo unica  la  graduatoria  per
          ogni bacino di utenza  ed  annullando  la  distinzione  tra
          emittenti locali con copertura inferiore o superiore al  70
          per cento del territorio del bacino stesso. 
              2. Al fine di definire per le trasmissioni in codice un
          apposito  regolamento,  da  emanarsi  con  il  procedimento
          previsto dall'art. 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il
          termine predetto e' prorogato fino  al  28  febbraio  1993,
          anche  nei  confronti  dei  soggetti   che   sono   inclusi
          nell'elenco  degli  aventi   titolo   al   rilascio   della
          concessione in ambito nazionale, approvato con decreto  del
          Ministro delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  del  13
          agosto 1992, e intendano trasmettere  in  codice.  In  ogni
          caso le istanze di concessione per trasmissioni  in  codice
          gia' presentate non potranno essere convertite  in  istanze
          di concessione per trasmissioni non codificate. 
              3. Il termine di cui al comma 1 e' prorogato fino al 30
          novembre 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati  dalla
          legge 6 agosto 1990, n. 223, a proseguire nell'esercizio di
          impianti per la radiodiffusione sonora. Il  Ministro  delle
          poste  e  delle  telecomunicazioni  rilascia,  ai  soggetti
          autorizzati dall'art. 32 della  citata  legge  n.  223  del
          1990, a proseguire nell'esercizio  degli  impianti  per  la
          radiodiffusione sonora, le  relative  concessioni,  per  un
          periodo di due anni,  purche'  in  possesso  dei  requisiti
          previsti dall'art. 16, commi 5, 7, 9, 10, 11, 12,  13,  14,
          15 della citata legge n. 223 del 1990, alla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Conseguentemente lo schema di piano di  assegnazione  delle
          radiofrequenze per la radiodiffusione  sonora  deve  essere
          predisposto ed inviato dal Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni alle regioni e alle province autonome  di
          Trento e di Bolzano entro il 31 maggio 1994. Le  regioni  e
          le province autonome esprimono parere entro sessanta giorni
          dalla ricezione dello schema di piano. Coloro che ottengono
          le concessioni ai sensi del presente comma possono  operare
          con  gli  impianti  di  radiodiffusione  sonora  e  con   i
          collegamenti di telecomunicazione eserciti  alla  data  del
          rilascio delle concessioni stesse, purche' censiti ai sensi
          dell'art. 32, comma 3, della citata legge n. 223 del  1990,
          ed eventualmente modificati, ai sensi dell'art.  32,  comma
          2, della medesima legge, dallo stesso esercente o da  altro
          soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti. 
              3-bis. Al termine del periodo di due  anni  di  cui  al
          comma  3  del  presente   articolo,   il   rilascio   delle
          concessioni per la  radiodiffusione  sonora  puo'  avvenire
          esclusivamente a favore di coloro che hanno  presentato  la
          domanda di cui all'art. 32, comma 1, della legge  6  agosto
          1990, n. 223, e che hanno ottenuto la concessione ai  sensi
          del medesimo comma 3. Il rilascio delle concessioni per  la
          radiodiffusione sonora deve avvenire sulla base dei criteri
          oggettivi di cui all'art. 16, comma 17, della citata  legge
          n. 223 del 1990, sussistenti alla data  del  bando  di  cui
          all'art. 23, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  27  marzo  1992,  n.  255,  da  emanare  almeno
          centottanta  giorni  prima  della  scadenza  del   suddetto
          periodo di due anni. 
              3-ter. Le nonne di cui  all'art.  34,  comma  3,  della
          legge  6  agosto  1990,  n.  223,  non  si  applicano  alle
          concessioni previste  per  le  imprese  di  radiodiffusione
          sonora di cui al comma 3 del presente articolo. 
              Durante il periodo di due anni di cui al  comma  3  del
          presente  articolo   sono   consentiti   esclusivamente   i
          trasferimenti di proprieta' di intere aziende  radiofoniche
          da un concessionario ad un altro concessionario, nonche'  i
          trasferimenti di proprieta' di cui all'art.  13,  comma  1,
          della  citata  legge  n.  223  del  1990.   Sono   altresi'
          consentite, secondo le procedure di cui all'art. 32,  comma
          2, della  citata  legge  n.  223  del  1990,  le  modifiche
          operative,  tecniche  e  strutturali  rese  necessarie   da
          motivate   situazioni    quali    sfratto,    trasferimento
          dell'impresa, compatibilizzazione del quadro radioelettrico
          generale,  ordinanze  della  pubblica   amministrazione   e
          ottemperanza agli obblighi di legge. 
              3-quater. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1, della
          legge 6  agosto  1990,  n.  223,  che  hanno  inoltrato  al
          Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,   nel
          termine  previsto  da   tale   disposizione,   domanda   di
          concessione  per  la  radiodiffusione  sonora   in   ambito
          nazionale, allegando la comunicazione di cui  all'art.  32,
          comma 3, della medesima legge, qualora intendano rinunciare
          alla domanda di concessione per la  radiodiffusione  sonora
          in ambito nazionale, sono ammessi a presentare  domanda  di
          concessione per la radiodiffusione sonora in ambito  locale
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto. 
              3-quinquies. Gli obblighi di cauzione cui sono  tenuti,
          ai sensi dell'art. 16, comma 9, della legge 6 agosto  1990,
          n. 223, i soggetti di cui al medesimo  art.  16,  comma  8,
          lettere a) e b), possono essere assolti fino al momento del
          rilascio delle concessioni di cui al comma 3  del  presente
          articolo. 
              3-sexies - 3-octies (abrogati). 
              4. Fino al 30 novembre 1993 e' altresi',  prorogato  il
          termine di novanta giorni previsto dall'art. 34,  comma  6,
          della predetta legge n. 223 del 1990.». 
              - Per il decreto-legge n. 408 del 1992, convertito, con
          modificazioni, dalla legge n. 483 del 1992 si  vedano  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8,  16,  18,
          20, 22 e 24  della  legge  6  agosto  1990,  n.  223,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 6 (Garante per la radiodiffusione e  l'editoria).
          - 1.-10 (Abrogati). 
              11. Sono abrogati i commi terzo e  quarto  dell'art.  8
          della legge 5 agosto 1981, n. 416. 
              12.-13. (Abrogati). 
              Art.   7   (Comitati   regionali    per    i    servizi
          radiotelevisivi). - 1. Ogni consiglio regionale elegge, con
          voto limitato almeno a due terzi dei membri da  eleggere  e
          da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva,
          un comitato regionale per  i  servizi  radiotelevisivi.  Il
          comitato regionale e' organo di consulenza della regione in
          materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda
          i compiti assegnati alle regioni dalla presente  legge.  Il
          comitato  altresi'  formula  proposte   al   consiglio   di
          amministrazione della concessionaria pubblica in  merito  a
          programmazioni regionali che possano essere  trasmesse  sia
          in ambito nazionale che regionale;  regola  l'accesso  alle
          trasmissioni  regionali  programmate  dalla  concessionaria
          pubblica. 
              2. (Abrogato). 
              3.  Le  regioni  disciplinano  il   funzionamento   dei
          comitati regionali per i servizi radiotelevisivi. 
              4.  Le  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano
          provvedono alla costituzione di comitati provinciali per  i
          servizi radiotelevisivi, in conformita'  alle  disposizioni
          del presente articolo. 
              5. (Abrogato). 
              6. E' abrogato l'art.  5,  legge  14  aprile  1975,  n.
          103.». 
              - L'art. 8 della legge 6  agosto  1990,  n.  223,  come
          modificato dal presente decreto e' il seguente: 
              Art. 8 (Disposizioni sulla pubblicita). 
              1.-14. (Abrogati). 
              15. Il Garante, entro centottanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro
          delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede,  entro
          novanta  giorni,  con   decreto,   una   piu'   dettagliata
          regolamentazione in materia di sponsorizzazioni, sia per la
          concessionaria pubblica sia per i concessionari privati. 
              16.-17. (Abrogati). 
              18. L'art.  21,  legge  14  aprile  1975,  n.  103,  e'
          abrogato. 
              Art. 16 (Concessione per l'installazione e  l'esercizio
          di  impianti  di  radiodiffusione   sonora   e   televisiva
          privata). - 1. La radiodiffusione sonora  o  televisiva  da
          parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica  e'
          subordinata  al  rilascio  di  concessione  ai  sensi   del
          presente articolo. La concessione e' rilasciata  anche  per
          l'installazione dei relativi impianti. 
              2.  La   concessione   puo'   essere   rilasciata   per
          l'esercizio in ambito nazionale di singole reti  ovvero  in
          ambito  locale  di  singole  emittenti  e  reti  ai   sensi
          dell'art. 3.  La  concessione  non  e'  trasferibile  salvo
          quanto disposto dal comma 5 dell'art. 17, ha la  durata  di
          sei anni ed e' rinnovabile. Nell'atto di  concessione  sono
          determinate le frequenze  sulle  quali  gli  impianti  sono
          abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e  l'area
          da servire da parte  dei  suddetti  impianti,  nonche'  gli
          altri elementi previsti dal regolamento di cui all'art. 36. 
              3.  La  concessione  per  radiodiffusione   sonora   e'
          rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o  a
          carattere comunitario sia nazionale che locale. 
              4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale e'
          esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9. 
              5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario e'
          caratterizzata dall'assenza dello  scopo  di  lucro  ed  e'
          esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute  e  non
          riconosciute che siano espressione di  particolari  istanze
          culturali, etniche, politiche e religiose, nonche' societa'
          cooperative costituite ai sensi dell'art. 2511  del  codice
          civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di
          un  servizio  di   radiodiffusione   sonora   a   carattere
          culturale, etnico, politico e religioso,  e  che  prevedano
          nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b)  e  c)
          dell'art. 26 del decreto legislativo del  Capo  provvisorio
          dello Stato 14 dicembre  1947,  n.  1577,  ratificato,  con
          modificazioni, dalla  legge  2  aprile  1951,  n.  302.  La
          relativa  concessione  e'  rilasciata  senza   obbligo   di
          cauzione, sia in ambito nazionale che locale,  ai  soggetti
          predetti i quali  si  obblighino  a  trasmettere  programmi
          originali autoprodotti che hanno riferimento  alle  istanze
          indicate  per  almeno  il  50  per  cento  dell'orario   di
          trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. 
          Non sono considerate programmi  originali  autoprodotti  le
          trasmissioni di brani  musicali  intervallate  da  messaggi
          pubblicitari da brevi commenti del conduttore della  stessa
          trasmissione, cosi' come indicato nel  regolamento  di  cui
          all'art. 36. 
              6.  Non   e'   consentita   la   trasformazione   della
          concessione  per  la  radiodiffusione  sonora  a  carattere
          comunitario in concessione  per  radiodiffusione  sonora  a
          carattere commerciale. 
              7.-9. (Abrogati). 
              10.  Le  societa'  richiedenti  la  concessione  devono
          possedere  all'atto  della  domanda  i  requisiti  di   cui
          all'art. 17, commi 1 e 2. 
              11.  La  concessione  non  puo'  essere  rilasciata   a
          societa' che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di
          attivita' radiotelevisiva, editoriale o comunque  attinente
          all'informazione ed allo spettacolo. 
              12. La concessione non puo' essere rilasciata  ad  enti
          pubblici,  anche  economici,  a   societa'   a   prevalente
          partecipazione  pubblica  e  ad  aziende  ed  istituti   di
          credito. 
              13. La concessione non puo', altresi' essere rilasciata
          a coloro che abbiano riportato condanne  a  pena  detentiva
          per delitti non colposi o che siano sottoposti alle  misure
          di prevenzione previste dalla legge 27  dicembre  1956,  n.
          1423, e successive modificazioni  e  integrazioni,  o  alle
          misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e  seguenti
          del codice penale. La concessione non puo' essere  altresi'
          rilasciata a coloro ai quali ne sia stata  revocata  altra,
          ottenuta anche per ambito locale diverso. 
              14. Ai fini dell'applicazione dei divieti  previsti  al
          comma 13 nei confronti delle societa' di  capitali,  si  ha
          riguardo alle persone degli amministratori.  Per  le  altre
          societa' si ha riguardo alle persone degli amministratori e
          dei soci. 
              15. Alle concessioni previste dalla presente  legge  si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli 10,  10-bis,
          10-ter, 10-quater e  10-quinquies  della  legge  31  maggio
          1965, n. 575 e successive modificazioni, nonche'  dell'art.
          24 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 
              16.-20. (Abrogati). 
              21.  La  concessione  prevista  nel  presente  Capo  si
          estingue: 
                a) per scadenza del termine di durata, ove non  venga
          rinnovata; 
                b) per rinuncia del concessionario; 
                c) per morte o sopravvenuta  incapacita'  legale  del
          titolare o, nel  caso  in  cui  titolare  sia  una  persona
          giuridica, quando questa si estingua; 
                d) per dichiarazione di fallimento. 
              22. La perdita dei  requisiti  oggettivi  o  soggettivi
          previsti dalla presente legge comporta la  decadenza  della
          concessione. 
              23. (Abrogato). 
              «Art. 18 (Norme sugli impianti e le radiofrequenze  dei
          concessionari). - 1.-3. (Abrogati). 
              4. In caso di pubblica emergenza e per  un  periodo  di
          tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente
          del Consiglio dei ministri su proposta dei  Ministri  della
          difesa,   dell'interno    e    delle    poste    e    delle
          telecomunicazioni,  puo'  disporre  che  le  radiofrequenze
          assegnate ai concessionari  privati  siano  temporaneamente
          utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano
          necessita'.». 
              «Art. 20 (Obblighi concernenti  la  programmazione  dei
          concessionari).  -  1.  I  concessionari  privati  per   la
          radiodiffusione sonora e televisiva in ambito  locale  sono
          tenuti a trasmettere programmi per non  meno  di  otto  ore
          giornaliere  e  per  non  meno   di   sessantaquattro   ore
          settimanali.  Su  quest'ultimo   limite   si   calcola   la
          percentuale di programmi informativi  locali  prevista  dal
          comma 18 dell'art. 16. 
              2.  I  concessionari  privati  per  la  radiodiffusione
          sonora e televisiva  in  ambito  nazionale  sono  tenuti  a
          trasmettere per non meno di dodici ore  giornaliere  e  per
          non meno di novanta ore settimanali. 
              3.  Non  si  considerano  programmi   le   trasmissioni
          meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse. 
              4. (Abrogato). 
              5. I  concessionari  privati  sono  altresi'  tenuti  a
          conservare la registrazione dei programmi per  i  tre  mesi
          successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi. 
              6.  I  soggetti  titolari   di   concessione   per   la
          radiodiffusione sonora o  televisiva  in  ambito  nazionale
          sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali  o
          giornali radio. 
              «Art. 22 (Canoni e tasse). - 1.-5. (Abrogati). 
              6. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,  e
          successive modificazioni, sono aggiunte le  voci  riportate
          nella tabella allegata. 
              7. I canoni di concessione  riguardano  l'esercizio  di
          emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione  e
          di collegamento.». 
              «Art.  24  (Reti  della   concessionaria   pubblica   e
          controllo di imprese concessionarie di pubblicita). 
              1. Con l'atto di concessione di cui  all'art.  3  della
          legge 14 aprile 1975, n. 103, possono essere assentite alla
          concessionaria pubblica tre  reti  televisive  e  tre  reti
          radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti del Senato
          della Repubblica e della  Camera  dei  deputati,  una  rete
          radiofonica   riservata   esclusivamente   a   trasmissioni
          dedicate ai lavori parlamentari. 
              2. Le imprese  concessionarie  di  pubblicita'  che  si
          trovino in situazioni di controllo o  collegamento  con  la
          concessionaria  pubblica  possono  raccogliere  pubblicita'
          anche  per  tre  reti  radiofoniche  della   concessionaria
          stessa. 
              3. (Abrogato).». 
              - Gli articoli 2, 3, 10, 12, 13, 15, 17,  19,  21,  28,
          29, 31 e 37 della legge  n.  223  del  1990,  abrogati  dal
          presente decreto, recavano: 
              «Art. 2 (Servizio pubblico e radiodiffusione). 
              Art. 3 (Pianificazione delle radiofrequenze). 
              Art. 10 (Telegiornali  e  giornali  radio  -  Rettifica
          comunicati di organi pubblici). 
              Art.   12    (Registro    nazionale    delle    imprese
          radiotelevisive). 
              Art. 13  (Trasferimenti  di  proprieta'  delle  imprese
          radiotelevisive e relative comunicazioni). 
              Art. 15 (Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei
          mezzi  di   comunicazione   di   massa   e   obblighi   dei
          concessionari). 
              Art.  17  (Disposizioni  sulle  societa'  titolari   di
          concessione e sui trasferimenti). 
              Art. 19 (Numero massimo di concessioni  consentite  per
          la radiodiffusione sonora e televisiva privata). 
              Art.  21  (Autorizzazione  per   la   trasmissione   di
          programmi in contemporanea). 
              Art. 28 (Consiglio consultivo degli utenti). 
              Art. 29 (Delega). 
              Art. 31  (Sanzioni  amministrative  di  competenza  del
          Garante   e   del   Ministro   delle    poste    e    delle
          telecomunicazioni). 
              Art. 37 (Norme sulle societa' - Societa' controllate  e
          societa' collegate).». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  38  e  41  della
          legge 14 aprile 1975, n. 103, come modificato dal  presente
          decreto: 
              «Art. 38. L'installazione  e  l'esercizio  di  impianti
          ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed  alla
          contemporanea  ed  integrale  diffusione  via   etere   nel
          territorio  nazionale  dei  normali  programmi   sonori   e
          televisivi irradiati dagli  organismi  esteri  esercenti  i
          servizi pubblici di radiodiffusione nei  rispettivi  Paesi,
          nonche', dagli altri organismi regolarmente autorizzati  in
          base alle leggi  vigenti  nei  rispettivi  Paesi,  che  non
          risultino costituiti allo scopo di diffondere  i  programmi
          nel territorio italiano,  sono  assoggettati  a  preventiva
          autorizzazione  del   Ministero   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di
          radiocomunicazioni nel rispetto delle esigenze  prioritarie
          dei servizi pubblici nazionali e del loro  sviluppo  e,  in
          particolare,    l'assegnazione    della    frequenza     di
          funzionamento degli impianti. 
              Tali impianti comunque non debbono interferire  con  le
          reti del servizio  pubblico  nazionale  di  radiodiffusione
          circolare, ne' con gli altri servizi di  telecomunicazione.
          L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste
          e delle telecomunicazioni,  previo  parere  favorevole  dei
          Ministeri  degli  affari  esteri,  dell'interno   e   della
          difesa». 
              «Art. 41. - Le  autorizzazioni  di  cui  al  precedente
          comma  sono   soggette   alle   tasse   sulle   concessioni
          governative nella misura e nei modi indicati dalla  tariffa
          annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente. 
              Dopo la voce n. 125 della tariffa approvata con decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e'
          aggiunta la seguente: 
                (omissis).».