Art. 55. 
                  Disposizioni finali e finanziarie 
 
  1. Le disposizioni normative statali vigenti alla data  di  entrata
in vigore del presente testo unico nelle  materie  appartenenti  alla
legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione,
fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni  regionali  in
materia. 
  2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni contenute nel
presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o
comunque modificate, se non in modo esplicito mediante  l'indicazione
specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. 
  3.  Le  disposizioni  contenute   in   regolamenti   dell'Autorita'
richiamate nel presente testo unico  possono  essere  modificate  con
deliberazione dell'Autorita'. Il rinvio alle stesse  disposizioni  e'
da intendersi come formale e non recettizio. 
  4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.