Art. 161 
               Oggetto e disciplina comune applicabile 
            (art. 1, commi da 1 a 6, d.lgs. n. 190/2002) 
 
  1. Il presente capo regola  la  progettazione,  l'approvazione  dei
progetti e  la  realizzazione  delle  infrastrutture  strategiche  di
preminente interesse nazionale, nonche' l'approvazione secondo quanto
previsto dall'articolo 179 dei progetti degli insediamenti produttivi
strategici e delle infrastrutture strategiche private  di  preminente
interesse nazionale, individuati a mezzo  del  programma  di  cui  al
comma 1 dell'articolo  1  della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443.
Nell'ambito del programma predetto sono, altresi',  individuate,  con
intese generali quadro tra  il  Governo  e  ogni  singola  regione  o
provincia autonoma, le opere per le quali  l'interesse  regionale  e'
concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali opere  le
regioni o province autonome partecipano, con  le  modalita'  indicate
nelle stesse intese, alle attivita' di progettazione, affidamento dei
lavori e monitoraggio, in  accordo  alle  normative  vigenti  e  alle
eventuali leggi regionali allo  scopo  emanate.  Rimangono  salve  le
competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo
statuto speciale e relative norme di attuazione. 
  2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e  insediamenti
di cui al comma  1  avviene  d'intesa  tra  lo  Stato  e  le  regioni
nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province
autonome interessate, secondo le previsioni della legge  21  dicembre
2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente capo. 
  3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture  di  cui  al
comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente capo. 
  4. Le amministrazioni aggiudicatrici statali e i loro concessionari
applicano, per le proprie  attivita'  contrattuali  e  organizzative,
relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al  comma  1,
le norme del presente capo. 
  5. Le regioni, le province, i comuni, le citta' metropolitane,  gli
enti  pubblici  dagli  stessi  dipendenti  e  i  loro   concessionari
applicano, per le proprie attivita' rientranti in materie oggetto  di
legislazione   concorrente,   relative   alla   realizzazione   delle
infrastrutture di cui al comma 1, le norme  del  presente  capo  fino
alla entrata in vigore di una diversa norma  regionale,  da  emanarsi
nel rispetto dei principi fondamentali della legge 21 dicembre  2001,
n. 443. Sono fatte salve  le  competenze  dei  comuni,  delle  citta'
metropolitane,  delle  province  e  delle  regioni  in   materia   di
progettazione, approvazione e realizzazione  delle  infrastrutture  e
insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1. 
  6. Salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dal
presente capo, ai contratti alle opere di cui all'articolo 162, comma
1, si applicano, in quanto non derogate dalla disciplina ivi dettata,
le disposizioni: 
    - della parte I  (principi  e  disposizioni  comuni  e  contratti
esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice); 
    - della parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria); 
    - della parte II, titolo III, capo I  (programmazione,  direzione
ed esecuzione dei lavori); 
    - della parte II, titolo III,  capo  II  (concessione  di  lavori
pubblici); 
    - della parte II, titolo III, capo III (promotore  finanziario  e
societa' di progetto); 
    - della parte IV (contenzioso); 
    -  della  parte  V  (disposizioni  di  coordinamento,  finali   e
transitorie). 
 
          Note all'art. 161: 
              Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 21  dicembre
          2001,  n.  443,  (Delega   al   Governo   in   materia   di
          infrastrutture ed  insediamenti  produttivi  strategici  ed
          altri  interventi   per   il   rilancio   delle   attivita'
          produttive.), e' il seguente: 
              "Art.  1.  -  Delega   al   Governo   in   materia   di
          infrastrutture ed  insediamenti  produttivi  strategici  ed
          altri  interventi   per   il   rilancio   delle   attivita'
          produttive. 
              1.  Il  Governo,  nel   rispetto   delle   attribuzioni
          costituzionali delle regioni, individua  le  infrastrutture
          pubbliche  e  private   e   gli   insediamenti   produttivi
          strategici  e  di   preminente   interesse   nazionale   da
          realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo  del  Paese
          nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
          l'ottimizzazione  dei  costi  di  gestione  dei   complessi
          immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi  centrali  e
          la sicurezza strategica dello Stato e delle  opere  la  cui
          rilevanza  culturale   trascende   i   confini   nazionali.
          L'individuazione  e'  operata,  a  mezzo  di  un  programma
          predisposto  dal  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le  regioni
          o province autonome interessate e inserito,  previo  parere
          del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          nel Documento di programmazione economico-finanziaria,  con
          l'indicazione dei relativi  stanziamenti.  Nell'individuare
          le infrastrutture e gli insediamenti strategici di  cui  al
          presente comma, il Governo  procede  secondo  finalita'  di
          riequilibrio socio-economico fra  le  aree  del  territorio
          nazionale, nonche'  a  fini  di  garanzia  della  sicurezza
          strategica     e     di     contenimento     dei      costi
          dell'approvvigionamento  energetico   del   Paese   e   per
          l'adeguamento   della   strategia   nazionale   a    quella
          comunitaria  delle  infrastrutture  e  della  gestione  dei
          servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
          sviluppare   la   portualita'   turistica,   il    Governo,
          nell'individuare  le  infrastrutture  e  gli   insediamenti
          strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
          nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
          b), del regolamento di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 2 dicembre 1997,  n.  509.  Il  programma  tiene
          conto del Piano generale dei trasporti.  L'inserimento  nel
          programma di infrastrutture strategiche  non  comprese  nel
          Piano  generale  dei   trasporti   costituisce   automatica
          integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
          legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma  3,  lettera
          i-ter), della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono  ai
          finanziamenti pubblici, comunitari  e  privati  allo  scopo
          disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
          ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
          non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
          della presente legge il programma  e'  approvato  dal  CIPE
          entro il 31 dicembre  2001.  Gli  interventi  previsti  dal
          programma  sono  automaticamente  inseriti   nelle   intese
          istituzionali di programma e  negli  accordi  di  programma
          quadro nei comparti idrici ed  ambientali,  ai  fini  della
          individuazione    delle     priorita'     e     ai     fini
          dell'armonizzazione con le iniziative  gia'  incluse  nelle
          intese e negli accordi stessi,  con  le  indicazioni  delle
          risorse disponibili e da reperire, e sono compresi  in  una
          intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra  il
          Governo e ogni singola regione  o  provincia  autonoma,  al
          fine del  congiunto  coordinamento  e  realizzazione  delle
          opere.". 
              La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in
          materia  di  infrastruttre   ed   insediamenti   produttivi
          strategici  ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
          attivita'  produttive.)  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.O.